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Certificato penale anche per co.co.pro e partite IVA

Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a far data dal 6.4.2014, hanno l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dei lavoratori i quali – per le attività professionali che andranno a svolgere – avranno un contatto diretto e regolare con i minori (D.Lgs. n. 39/2014 di recepimento della Direttivva del Parlamento europeo 2011/93/UE). Tale previsione ha infatti la finalità di combattere reati come la pedofilia, la pornografia minorile, l’abuso e/o lo sfruttamento sessuale dei minori. Tale certificato consentirà quindi al datore datore di lavoro di conoscere, all’atto di assunzione di un lavoratore che avrà – per le mansioni svolte – un contatto diretto e regolare con minori, le eventuali condanne risultanti nel casellario giudiziale o le eventuali misure interdittive a carico di costui, per reati sessuali a danno di minori.

In particolare, l’art. 2 del D.Lgs. 39/2014 cit., ha inserito al D.L.vo n. 313/2002 il nuovo comma 25-bis, il quale dispone che il datore di lavoro dovrà richiedere il certificato del casellario giudiziale (ex art. 25 del D.Lgs.n. 313/2002) al soggetto che intende assumere per svolgere attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, per verificare l’esistenza di eventuali condanne (o l’irrogazione di sanzioni interdittive) per specifici reati previsti dal codice penale, e in particolare quelli individuati ai seguenti articoli: 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinqies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni).

Per chiarire alcuni punti della nuova normativa è intervenuto anche il Ministero della Giustizia che ha emanato all’uopo ben due note di chiarimento e una circolare.

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Come sopra si è detto, tale normativa coinvolge sia i datori di lavoro pubblici che privati, nonchè le attività di volontariato organizzato (e non occasionale e/o sporadica) in caso di stipula di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, a progetto o in forma automa (dietro presentazione di fattura per i titolari di partita IVA) e quindi in tutte le ipotesi in cui si in rapporto venga formalizzato con il c.d. contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, cioè attività professionale svolta dal lavoratore a favore del datore di lavoro/committente dietro compenso (retribuzione). In tale categoria sono inoltre incluse le agenzie di somministrazione, le associazioni culturali che organizzano corsi di danza, teatro, musica, gioco, canto, ecc. E’ obbligatoria altresì la richiesta di certificato penale anche nei confronti di particolari professioni come ad esempio nei confronti degli educatori, autisti di scuolabus, operatori scolastici, insegnanti, addetti alle mense scolastiche, allenatori sportivi, pediatri, odontoiatri, ecc. Invece, per le associazioni o gli enti di volontariato che intendano avvalersi delle prestazioni di volonari, non è richiesto l’obbligo di richiesta del certificato penale poichè tali attività non si realizzano con un vero e proprio contratto di lavoro a prestazioni corrispettive nel senso sopra esposto.

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