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Certificato penale e autocertificazione

I datori di lavoro domestico non sono tenuti a richiedere il certificato penale in caso di assunzione di baby sitter. È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 9/2014 in merito all’applicazione del D.Lgs. n. 39/2014 che contiene la normativa introdotta per la tutela dei minori al di fuori dell’ambiente familiare. Tale obbligo è entrato in vigore il 6 aprile 2014 e riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro (subordinato o autonomo) a partire da tale data per i lavoratori che abbiano contatti regolari e continuativi con i minori, non riguarda invece i lavoratori assunti con contratto di lavoro antecedente tale data.

In particolare, poi, in caso di rinnovo di contratti a termine nel tempo sarà necessario richiedere al lavoratore il certificato penale per ogni singola riassunzione.

Il certificato penale inoltre deve essere richiesto, con l’apposito modulo, prima dell’inizio del rapporto di lavoro e non successivamente. Sul punto il Ministero della Giustizia ha precisato che il datore di lavoro lo potrà richiedere ai competenti uffici della Procura della Repubblica solo se in possesso del consenso scritto del lavoratore interessato. Inoltre, poichè il certificato penale viene richiesto per appurare la mancanza di condanne penali per reati sessuali commessi su minori (e in particolare quelli individuati ai seguenti articoli: 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinqies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies (adescamento di minorenni), gli Uffici delle varie Procure si stanno adoperando, intervenendo il sistema informativo, affinchè da tali certificati risultino soltanto le iscrizioni relative ai reati sopra indicati e contenuti nel D.Lgs. n. 39/2014.

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In caso di assunzione “d’urgenza”, il Ministero ha chiarito che nelle more del rilascio dello stesso da parte dei competenti Uffici, sarà in ogni caso sufficiente una autocertificazione sottoscritta dal lavoratore e consegnata al datore di lavoro nella quale venga dichiara l’assenza di condanne e/o provvedimento per i reati sopra indicati. In tale ipotesi, il datore di lavoro potrà inserire all’interno del contratto di lavoro una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l’autocertificazione del lavoratore dovesse risultare falsa o nel caso in cui dal certificato penale risultassero condanne penali o sanzioni interdittive per i reati previsti dalla normativa.

Allegato: Modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro

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