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Contributi autonomi 2014

L’INPS con la circolare del 16 aprile 2014 n. 51 ha comunicato l’importo minimo settimanale della retribuzione sulla quale calcolare il contributo volontario per l’anno 2014 per i lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

In particolare, si legge nella suddetta circolare, per l’anno 2014

Рla retribuzione minima settimanale ̬ pari ad euro 200,35;

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– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3, L.n. 438/1992) è di euro 46.031,00

– il massimale di cui all’art. 2, comma 18, L.n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1°gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di euro100.123,00.

Mentre l’importo annuale minimo sul quale dovranno essere calcolati i contributi volontari per coloro che risultano iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e che hanno intenzione di effettuare versamenti autonomamente, ammonta ad euro 10.418,00 e la contribuzione annuale sarà quindi pari ad euro 3.372,31.

Inoltre l’Istituto ha evidenziato che riprendendo i limiti reddituali stabiliti con la Circolare n. 20/2014, la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% è di euro 46.031,00. Non sono dovuti contributi se il reddito supera i 100.123,00 euro, qualora il sistema di calcolo applicabile all’assicurato sia quello c.d. contributivo puro, che si verfica nel caso in cui l’assicurato non possa vantare alcuna contribuzione prima dell’anno 1996. Per quanto riguarda l’ammontare della contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati prima dell’anno 1996, questa è pari ad euro 2.903,50.

Invece per coloro che sono assicurati nelle gestioni commercianti e artigiani la contribuzione verrà determinata con riferimento al reddito medio imponibile e la contribuzione minima dovuta sarà pari ad euro 3.444,55 per gli artigiani e di euro 3.458,52 per i commercianti (maggiorato dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva, art. 5 D.Lgs.n. 207/1996, ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale). Tale obbligo è stato prorogato fino al 31.12.2014. Per i titolari e collaboratori di età non superiore a 21 anni l’eventuale contribuzione dovuta sarà ridotta per effetto della minore aliquota di finanziamento prevista dalla normativa vigente.

L’importo del contributo dovuto dagli iscritti alla gestione separata dell’INPS dovrà essere determinato sull’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla domanda. Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione l’importo del contributo volontario sarà determinato applicabile l’aliquota vigente. Inoltre per il 2014 poichè vi è stato uno sdoppiamento delle aliquote, la contribuzione risulterà differenziata per i professionisti che siano privi di Cassa professionale, i quali dovranno versare il 27% pari ad almeno euro 4.189,32, rispetto ai collaboratori, agli associati in partecipazione, venditori porta a porta e borsisti i quali sono tenuti a versare il 28% pari ad almeno euro 4.344,48.

Nel caso in cui il richiedente abbia una contribuzione sia come professionista che come collaboratore, la normativa stabilisce che si considera prevalente la categoria nella quale tali soggetti hanno versamento in maniera prevalente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro prima della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.

 

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