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L’INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, ha fornito le prime indicazioni in materia contributiva ed in particolare sulla restituzione del contributo ASPI e sul contratto a termine e di apprendistato.

In particolare, per quanto concerne il contratto a tempo determinato si legge nel messaggio quanto segue.

L’art. 1 del D.L. n. 34/2014 interviene sulla disciplina che regola la materia e, con particolare riferimento alle cause, fa venir meno – a far data dal 21 marzo 2014 – le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. Conseguentemente, è sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto – comprensiva di eventuali proroghe – non superi 36 mesi. La nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, comma 28, L.n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo per maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (come previsto dall’articolo 4 del D.lgs 151/2001).

Per quanto concerne invece il Contributo addizionale ASPI, il messaggio INPS ha precisato che nell’introdurre un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce dei casi di esclusione.

Tra questi, l’art. 2, comma 29, lettera a) contempla le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti. In relazione al citato regime di esenzione, l’INPS ha precisato che ai fini della sua operatività, i datori dilavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini delal legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione ad una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento “Qualifica 3” con il previsto codice A.

L’altro caso di esclusione è rappresentato dallo sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo. Come noto, l’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), prevede – nelle aziende con meno di 20 dipendenti – la concessione di uno sgravio contributivo del 50% in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine, prosegue l’INPS, non incidono sull’operatività del beneficio. In conseguenza, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati continueranno ad utilizzare la prassi finora in uso.

Per quanto concerne poi l’Apprendistato, l’INPS ha precisato quanto segue.

L’art. 2 del D.L. n. 34/2014 contiene correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale. La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale di rapporti in essere. L’eliminazione si riferisce sia allo soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della L.n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:

– il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;

– nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quelle che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;

– nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

Inoltre, ha precisato ancora l’Istituto, l’art. 2, comma 30 della L.n. 92/2012 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASPI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonchè nei casi di stabilizzazione del rapporto, purchè intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 135, L.n. 147/2013, all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.

Nei casi di stabilizzazione, l’Istituto ha ricordato che, ricorrendone i presupposti, continua ad operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato art. 2, comma 30, della legge di riforma del mercato del lavoro.

Nel merito di tale incentivo, da più parti è stato richiesto se, ai fini dell’operatività della norma, la restituzione possa trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.

Dopo gli opportuni approfondimenti, considerato l’impianto normativo di riferimento ed avuto riguardo alla previsione contenuta nell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, sembra possibile propendere verso l’applicabilità della disposizione di cui trattasi. In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicaizoni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013. Per quanto concerne infine le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzerano il già previsto codice causale “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale art. 2, comma 30, L.n. 92/2012”.

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