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La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 22366 del 2019, ha evidenziato che le procedure da seguire in caso di licenziamento collettivo sono precise e rigorose e devono essere rispettate perché rappresentano un contrappeso rispetto alla libertà di iniziativa economica di cui (costituzionalmente) gode il datore di lavoro e per assicurare altresì una adeguata tutela ai lavoratori coinvolti.

La procedura del licenziamento collettivo e le conseguenze in caso di inosservanza

Si rammenta infatti che la procedura per il licenziamento collettivo prevede sia l’obbligo di informazione che di consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali. La conseguenza – in caso di inosservanza di tali obblighi influirà sulla legittimità del licenziamento collettivo, come ad esempio nel caso di in cui non vengano indicati – nella fase di consultazione – i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. In questa ipotesi, la Cassazione ha, infatti, più volte ribadito che tale inosservanza avrà come conseguenza l’illegittimità della comunicazione di avvio del licenziamento collettivo, poiché di fatto viene impedito al sindacato di controllare la legittimità della individuazione dei lavoratori il rispetto delle norme a tutela.

La tutela dei lavoratori

L’articolata procedura che scandisce i licenziamenti collettivi, ha affermato la Corte, assicura, quindi, una tutela a tutti i lavoratori nella fase di risoluzione del rapporto, che risulta garantita dalla completezza del sistema informativo, e da tutti gli ulteriori adempimenti prescritti, assumendo l’obbligo di consultazione sindacale, valenza di elemento identificativo della procedura di licenziamento collettivo. In siffatto contesto normativo, l’omessa indicazione dei criteri di scelta del personale in eccedenza da parte datoriale nella fase di consultazione, si è tradotto in evidente vulnus agli obblighi su tale parte gravanti, riverberando i propri riflessi sulla legittimità del provvedimento espulsivo irrogato.

La comunicazione

Inoltre, è stato altresì ribadito che la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della L.n. 223/1991 va osservata anche al caso in cui il datore di lavoro decida di cessare la propria attività e licenziare tutti i lavoratori, ad eccezione di un ristretto gruppo, individuato tenendo conto delle competenze necessarie per porre in essere le operazioni di liquidazione.

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Le conseguenze della violazione della procedura

Infine la Corte ha precisato, con riferimento alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta, che questa avrà come conseguenza l’impossibilità per il lavoratore di essere incluso nel novero dei lavoratori licenziati, mentre nel caso di violazione dell’obbligo procedurale, il lavoratore potrà comunque essere destinatario di un licenziamento che lo individui sulla base di criteri in concreto attuati.
A norma della L.n. 223/1991, l’assoluta omessa enunciazione nella fase di informazione e consultazione sindacale, dei criteri di scelta del personale da licenziare, avrà come conseguenza l’applicazione della tutela reintegratoria (ex art. 1, comma 46, L.n. 92/2012), poiché trattasi di violazione “grave ed assoluta”, tale da radicare “un difetto (per così dire) ontologico del recesso, che rinviene appropriata tutela mediante lo strumento reintegratorio approntato dal legislatore del 2012”.

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