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Controlli a distanza lavoratori:

Lo Statuto dei lavoratori (L.n. 300/1970) stabilisce all’art. 4 un divieto generico di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Inoltre, nel caso in cui tali impianti siano necessari in relazione alle esigenze organizzative, produttive e relative alla sicurezza del lavoro ma da ciò derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, essi possono essere installati soltanto previo accordo con le Rsa o autorizzazione della Dpl.

Recentemente il Garante per la protezione dei dati personali ha provveduto allo spegnimento delle telecamere installate in violazione del citato art. 4, presso: una Pubblica Ammministrazione; una casa di riposo; una società che opera nel settore dell’Ict; un centro di riabilitazione convenzionato con il Ssn. Il comportamento illecito di questi soggetti ha avuto come naturale conseguenza la illiceità del trattamento dati e la inutilizzabilità delle suddette immagini. Inoltre, in attesa del completamento della procedura di autorizzazione, è stato vietato ai soggetti di cui sopra, l’utilizzo delle telecamere installate nell’area dove erano collocati i cartellini dei dipendenti e gli orologi marcatempo. A detta del Garante la presenza delle telecamere deve essere segnalata da appositi avvisi visibili anche di notte.

Con tali decisioni quindi il Garante della privacy ha affermato il principio che in assenza delle garanzie di legge non è consentito utilizzare i sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori.

In particolare ha proceduto allo “spegnimento” delle telecamere dei soggetti sopra indicati (e cioè una pubblica amministrazione, una casa di riposo; una società che opera nel settore dell’Ict; un centro di riabilitazione convenzionato con il Ssn) perchè installate in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e dello Statuto dei lavori che, come sopra si diceva, vieta il controllo a distanza dei dipendenti.

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Il Garante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni, ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge. In particolare per la casa di risposo il Garante ha stabilito il divieto assoluto dell’uso delle telecamere installate nell’area dove erano collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo; ha inoltre prescritto la designazione di alcuni dipendenti incaricati del trattamento, della visione delle immagini riprese dagli impianti, della integrazione degli avvisi, che debbono essere visibili anche di notte, che segnalano la presenza delle telecamere con le relative informazioni previste dalla normativa.

Per gli altri soggetti invece (la P.A., la società operante nel settore dell’Ict e il centro di riabilitazione) il divieto è scattato per l’uso delle telecamere presenti presso gli accessi ai luoghi di lavoro, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi.

Nel motivare i divieti, il Garante ha evidenziato che il controllo a distanza dell’attività lavorativa si configura anche nell’ipotesi in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli. Per essere in regola occorre dunque rispettare le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori per l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro.

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