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Produzione documenti in tribunale, sempre lecita per il lavoratore:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24106 del 2016, ha ribadito l’importante principio in tema di produzione documenti in tribunale secondo il quale è sempre legittima la produzione documenti da parte del lavoratore che metta a disposizione del giudice documenti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa.

E di produzione documentale in tribunale alla luce della sentenza 24106/2016 della Corte Suprema, ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (29.11.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: M. Piz.; Titolo: “Documenti sempre leciti in tribunale”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Un lavoratore che in una controversia di lavoro produca copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà nei confronti del datore di lavoro di cui all’articolo 2015 del codice civile. E questo anche nel caso in cui i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio, operando in ogni caso la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’articolo 51 del codice penale, «che ha valenza generale nell’ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico».

Il principio, già espresso dalla Cassazione con la sentenza 25682/14, è stato ribadito dalla Corte di legittimità nella sentenza 14106 del 28 novembre 2016. La questione esaminata riguardava il caso di un lavoratore sospeso per due giorni dal servizio per aver violato il dovere di segretezza e acquisito in modo anomalo documenti aziendali “riservati” per produrli poi in un contenzioso contro la società datrice di lavoro.

Nel dare ragione al dipendente – già vittorioso nei due gradi del merito – la Cassazione ha ribadito che «in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda».

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