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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9736 del 2018, ha stabilito che in presenza di un ordine illegittimo il dipendente pubblico non può rifiutare l’esecuzione.

Ma vediamo quanto accaduto con l’articolo pubblicato oggi (20.4.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: G. Bulgarini d’Elci; Titolo: “L’ ordine illegittimo va eseguito”) che di seguito riportiamo.

Il dipendente pubblico non può rifiutarsi, di regola, di eseguire un ordine di servizio illegittimo invocando una eccezione di inadempimento del datore di lavoro. Con la sentenza 9736/2018 depositata ieri, la Corte di cassazione si esprime in modo netto sull’estensione alla pubblica amministrazione del principio che la giurisprudenza ha elaborato con riferimento ai rapporti di lavoro privato.
Quindi, anche, per i dipendenti pubblici vige il limite per cui, a fronte di ordini di servizio o direttive che possono determinare pregiudizio ai diritti del lavoratore, quali l’assegnazione di mansioni dequalificanti, la facoltà di rifiutare l’adempimento della prestazione richiesta si produce unicamente nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia totale.
In ogni altro caso, così come per i rapporti di lavoro privato, i pubblici dipendenti che ricevano disposizioni di servizio foriere di arrecare pregiudizio alla loro professionalità o ad altro diritto riconnesso al contratto di lavoro sono comunque tenuti ad adempiere all’ordine ricevuto. Aggiunge la Cassazione che resta salvo il diritto per i lavoratori del pubblico impiego, non diversamente da quanto avviene per quelli del settore privato, di richiedere l’intervento del giudice del lavoro, anche in via d’urgenza, affinché venga rilevato il carattere illecito delle direttive datoriali e disposta la rimozione dei loro effetti.
Il caso esaminato dalla Suprema corte è relativo al licenziamento del comandante di un corpo di polizia municipale, nei cui confronti sono state promosse alcune azioni disciplinari, l’ultima delle quali sfociata nel provvedimento espulsivo, in quanto sono stati disattesi gli ordini di servizio impartiti dal segretario comunale. Il comandante ha impugnato il licenziamento sul presupposto, tra l’altro, che gli ordini di servizio avevano connotazione illegittima e che, pertanto, ad essi non doveva essere data esecuzione.
La Corte d’appello di Roma ha accolto la tesi della dipendente comunale, concludendo che la mancata osservanza delle disposizioni di servizio adottate dal segretario comunale eccedendo il proprio campo di competenze non costituisse inadempimento sanzionabile.
La Corte di cassazione rigetta questa lettura e afferma che anche i dipendenti pubblici – in applicazione dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, a norma del quale ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Pa si applicano (salve espresse eccezioni) le leggi sui rapporti di lavoro privato – devono conformarsi alle disposizioni di servizio illegittime, senza poter invocare il principio della eccezione di inadempimento al di fuori dei casi più estremi in cui risulti richiesto di porre in essere fatti costituenti reato, ovvero azioni contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà nei confronti della pubblica amministrazione.
Inoltre la lavoratrice aveva dedotto l’invalidità del licenziamento per essere stato comminato nel periodo di interdizione conseguente a matrimonio. La Corte d’appello ha accolto anche questa prospettazione, dichiarando la nullità del licenziamento sul presupposto che esso è intervenuto dopo le pubblicazioni e prima del decorso di un anno dopo le nozze.
La Corte di cassazione riforma la sentenza anche sotto questo profilo, osservando che la presunzione di riconducibilità del licenziamento a “causa di matrimonio” non opera se a fondamento del provvedimento espulsivo sia posta una contestazione degli addebiti avviata prima del periodo di interdizione.
In altri termini, se il procedimento disciplinare è iniziato prima della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, la circostanza che il licenziamento sia stato intimato durante il periodo di interdizione non esprime effetti sulla validità della iniziativa espulsiva, in quanto è da escludere che la volontà del datore possa essere ricondotta a una condizione (il matrimonio della dipendente) che ancora non era conosciuta.

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