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Tutela maternità: lavoro notturno. Sanzioni

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Tutela maternità: lavoro notturno. Sanzioni:

L’art. 53, comma 1, del T.U. sulla tutela della maternità e della paternità vieta al datore di lavoro di adibire le lavoratrici, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, al lavoro notturno, intendosi per tale quello che si svolge dalle ore 24 alle ore 6 del mattino. Inoltre al comma 2 viene previsto che non sono obbligati a prestare lavoro durante la fascia considerata notturna (cioè possono rifiutarsi di svolgerlo, laddove fosse loro richiesto dal datore di lavoro):

Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata

Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata

Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata:

In taluni casi particolari è consentito alla lavoratrice gestante di usufruire anticipatamente del periodi di astensione dal lavoro. Ciò si verifica quando vi siano rischi per la gravidanza dovuti a problemi di salute della gestante.

Malattia figlio congedi e trattamento economico

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Malattia figlio congedi e trattamento economico:

La normativa sulla tutela della maternità e paternità all’art. 47, comma 1, del T.U. prevede dei periodi di astensione dal lavoro per i genitori lavoratori, da usufruire in via alternativa dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, in caso di malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In tali casi la durata di ogni permesso non è predeterminata ed in genere può interamente coincidere con la durata delle malattie del bambino.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave

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Riposi e permessi per i figli con handicap grave:

La normativa a tutela della maternità e della paternità consente ai genitori, naturali, adottivi o affidatari, di bambini con handicap grave, di usufruire, o del prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni o in alternativa due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (art. 42 T.U.e art. L.n. 53/2000). Laddove l’handicap grave si verifica quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione“, secondo la definizione che ne dà l’art. 3, comma 3, della L.n. 104/92.

Assegno maternità a carico dei Comuni

Assegno maternità a carico dei Comuni:

Questa prestazione assistenziale (assegno maternità)  viene erogata dall’INPS e concessa dal Comune di residenza, alle donne non lavoratrici (cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno) e non iscritte ad alcun fondo previdenziale, per ogni figlio biologico (in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia) e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, per la durata complessiva di cinque mesi.

Assegno maternità per madri non lavoratrici

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Assegno maternità per madri non lavoratrici:

 L’INPS eroga a favore dei genitori naturali, adottanti, affidatari preadottivi una prestazione previdenziale (che di fatto è a carico dello Stato), il c.d. assegno di maternità, al verificarsi di determinate condizioni.

Riposi giornalieri della madre e padre

Riposi giornalieri della madre e padre

Le lavoratrici madri hanno diritto durante il primo anno di vita del bambino ai c.d. riposi giornalieri. La loro funzione in origine era quella di consentire alla lavoratrice l’allattamento del bambino dopo la ripresa del servizio, cioè al termine dell’astensione obbligatoria dal lavoro. Ma i riposi giornalieri sono da considerare anche sotto un altro punto di vista, ossia per consentire alla madre la funzione di accudimento e cura tanto importante soprattutto durante il primo anno di vita del neonato. Pertanto, a norma dell’art. 39 del T.U. sulla tutela della maternità, il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un’ora ciascuno (quindi complessivamente due ore), anche cumulabili durante la giornata lavorativa, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere. Invece se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore, il periodo di riposo è di un’ora.

Trattamento economico congedi parentali

Trattamento economico congedi parentali:

Ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, l’art. 34 del T.U. riconosce una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ed a condizione che il congedo sia effettuato entro il terzo anno di vita del bambino. Qualora i genitori avessero la necessità di usufruire di ulteriori periodi di congedo spetta ugualmente una indennità pari al 30% della retribuzione, ma a condizione che “il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo“. A norma del 5° comma dell’art. 34 i periodi di congedo parentale goduti dai lavoratori vengono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione però degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Inoltre, visto che la retribuzione garantita ai lavoratori in caso di congedo parentale ha un importo piuttosto esiguo, l’art. 5 del T.U. consente ai lavoratori di richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto, quale sostegno economico durante il congedo stesso.

Ricorso avverso addebiti contributivi

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Ricorso avverso addebiti contributivi:

Questo tipo di ricorso viene utilizzato dai datori di lavoro nel caso in cui sia necessario opporsi ai provvedimenti dell’INPS relativi agli addebiti contributivi.

Prolungamento dei congedi parentali

Prolungamento dei congedi parentali

Il diritto al prolungamento dei congedi parentali, disciplinato in principio dall’art. 33 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità (nel quale sono confluiti gli artt. 33, commi 1 e 2, della L.n. 104/1992 e 20 della L.n. 53/2000) è stato recentemente innovato dall’art. 3 del D.L.vo n. 119/2011. La formulazione dell’art. 33 del T.U. sul prolungamento del congedo parentale era la seguente: “1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32“.

Attualmente dopo la riforma di cui all‘art. 3 del D.L.vo n. 119/2011 il suddetto art. 33 del T.U.è stato così riformulato: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.». I commi 2 e 3 restano invariati mentre invece il comma 4 è diventato: “Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32″, a seguito della soppressione del primo periodo.

L’innovazione quindi sta nel fatto che il periodo di 3 anni cui possono godere i genitori lavoratori con modalità continuativa o frazionata, costituisce il tempo massimo di congedo dei genitori durante i primi 8 anni di vita del bambino con handicap grave; tale periodo quindi non è cumulabile con il congedo parentale ordinario previsto dall’art. 32 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità. Viene inoltre riconosciuto il diritto per i genitori di fruire di tale congedo anche in caso di ricovero del bambino in un istituto specializzato, purchè la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.

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