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Trattamento economico congedi parentali:

Ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, l’art. 34 del T.U. riconosce una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi ed a condizione che il congedo sia effettuato entro il terzo anno di vita del bambino. Qualora i genitori avessero la necessità di usufruire di ulteriori periodi di congedo spetta ugualmente una indennità pari al 30% della retribuzione, ma a condizione che “il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo“. A norma del 5° comma dell’art. 34 i periodi di congedo parentale goduti dai lavoratori vengono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione però degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Inoltre, visto che la retribuzione garantita ai lavoratori in caso di congedo parentale ha un importo piuttosto esiguo, l’art. 5 del T.U. consente ai lavoratori di richiedere una anticipazione del trattamento di fine rapporto, quale sostegno economico durante il congedo stesso.

Si evidenzia inoltre che l’insorgenza di uno stato di malattia del lavoratore durante il periodo di godimento del congedo parentale, sospende il congedo stesso con conseguente slittamento della sua scadenza. Lo stato di malattia inoltre fa maturare a beneficio del lavoratore il diritto al trattamento economico relativo alle assenza per malattia. Il lavoratore naturalmente sarà tenuto alla comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro con manifestazione della sua intenzione di sospendere il congedo (ed eventualmente farne slittare l’utilizzo) per tutta la durata della malattia, nonchè al relativo invio della certificazione medica al datore di lavoro.

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