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Assegno maternità a carico dei Comuni:

Questa prestazione assistenziale (assegno maternità)  viene erogata dall’INPS e concessa dal Comune di residenza, alle donne non lavoratrici (cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno) e non iscritte ad alcun fondo previdenziale, per ogni figlio biologico (in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia) e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, per la durata complessiva di cinque mesi.

La madre che richiede l’assegno di maternità a carico dei Comuni:

  • non deve percepire altri trattamenti economici di maternità (nel caso in cui ne percepisca uno di importo inferiore, ha diritto alla differenza);

  • il suo nucleo familiare non deve superare i limiti di reddito stabiliti annualmente con il criterio dell’Indicatore della Situazione Economica.

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La domanda va presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, dall’ingresso del bambino in famiglia.

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