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Modifiche al T.U. sulla maternità:

Il decreto legislativo su conciliazione tra vita professionale e privata (in attuazione del Jobs Act), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce – tra le altre cose – modifiche al T.U. sulla maternità (D. Lgs. n. 151 del 2001) ed in particolare ai seguenti articoli:

all’articolo 16, comma 1, la lettera d), sul divieto di adibire al lavoro le donne, è sostituita così: “d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi”;

dopo l’articolo 16 è inserito l’articolo 16 – bis, che recita: “Art. 16 – bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità);

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  1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
  2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”;

all’articolo 24, sul prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico, il comma 1 è così sostituito: 1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’art. 54, comma 3, lettere a), b) e c) che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”;

all’articolo 26, sul congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento, dopo il comma 6 è inserito il comma 6 – bis, che recita: “6-bis- La disposizione di cui all’articolo 16 – bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo”;

all’articolo 28, su congedo di paternità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66.

a) 1-ter. L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritti di cui ai commi 1 e 1 – bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 – ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

All’articolo 31, su congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento, il comma 2 è sostituito dal seguente comma 2: “2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore”;

all’articolo 32 sul congedo parentale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “nei primi suoi otto anni di vita” sono sostituite dalle seguenti: “nei suoi primi dodici anni di vita”;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma: “ter, In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita nella misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria”;

all’articolo 33 sul prolungamento del congedo parentale, al comma 1, le parole “entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle seguenti: “entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino”;

all’articolo 34 sul trattamento economico e normativo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “fino al terzo anno” sono sostituite dalle seguenti “fino al sesto anno”;

b) al comma 3 dopo le parole “è dovuta” sono inserite le seguenti “, fino all’ottavo anno di vita del bambino”;

all’articolo 36 sul congedo parentale nei casi di adozione e affidamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia”;

all’articolo 53 sul lavoro notturno, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;”;

all’articolo 55 i materia di dimissioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”;

b) il comma 5 è abrogato;

all’articolo 64 in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata, dopo l’articolo 64 sono inseriti i seguenti:

Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 64-ter (Automaticità delle prestazioni). 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”;

il Capo XI è sostituito da: “Lavoratori autonomi”;

all’articolo 66 sull’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”;

all’articolo 67 sulle modalità di erogazione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’indennità di cui all’articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all’INPS, corredata di certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto dall’articolo 26.”;

il Capo XII è sostituito daLiberi professionisti”;

articolo 70 sull’indennità di maternità per le libere professioniste, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: “3-ter- L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.”;

all’articolo 71 sui termini e modalità della domanda per l’indennità di maternità per le libere professioniste, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis- L’indennità di cui all’articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relative alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

all’articolo 72 sull’indennità di maternità per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto dall’articolo 26”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia”.

Il suddetto Decreto Legislativo, è stato concepito in pratica, per “tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei temi di vita e di lavoro per la generalità dei genitori”.

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