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Ricorso avverso addebiti contributivi:

Questo tipo di ricorso viene utilizzato dai datori di lavoro nel caso in cui sia necessario opporsi ai provvedimenti dell’INPS relativi agli addebiti contributivi.

 

[inserire luogo e data]

Spettabile

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Comitato Amministratore Centrale dell’INPS di [completare]

via/piazza [completare]

[completare con la città]

e p.c.:

Spettabile

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

via/piazza [completare]

[completare con la città]

Ricorso avverso addebiti contributivi

Il/la sottoscritto/a [completare], nella sua qualità di legale rappresentante [oppure: titolare] della società [completare con la denominazione sociale] [oppure: completare con la ragione sociale della ditta], titolare della posizione contributiva n. [completare], costituita presso l’INPS – Sede di [completare], con Sede in [completare], alla via [completare], espone quanto segue:

  • parte ricorrente, in data [completare] riceveva dall’INPS, Sede di [completare], in relazione alla posizione lavorativa di [completare], la notifica dei seguenti addebiti contributivi: [completare];

  • il provvedimento di cui sopra è illegittimo per i seguenti motivi: [completare con le motivazioni poste a base del ricorso].

* * *

Il sig./la sottoscritto/a, poiché il Comitato Regionale di [completare] ha, tra i suoi compiti, quello di decidere i ricorsi avverso gli addebiti contributivi fondati sulla pretesa sussistenza di rapporto di lavoro assoggettabile a contribuzione previdenziale obbligatoria

ricorre

a codesto Comitato perché, in accoglimento del presente ricorso, voglia revocare, o comunque dichiarare privo di effetti giuridici, il provvedimento di cui sopra, a tutti gli effetti.

In fede.

[completare con la firma del legale rappresentante]

FINALITA’: Questo tipo di ricorso viene utilizzato dai datori di lavoro nel caso in cui sia necessario opporsi ai provvedimenti dell’INPS relativi agli addebiti contributivi.

Si evidenzia che in caso non venga proposto il ricorso, il termine per il pagamento è di 90 giorni, decorsi inutilmente i quali gli agenti addetti alla riscossione daranno immediatamente il via (nei 30 giorni seguenti) alla esecuzione forzata sui beni del debitore per il recupero delle somme (cioè direttamente senza emissione della cartella di pagamento).

REQUISITI: l’avviso di addebito contributivo notificato dall’INPS, che ha valore di titolo esecutivo, deve contenere a pena di nullità: il codice fiscale del trasgressore (o presunto tale); il periodo cui si riferisce il credito contributivo; la motivazione del credito contributivo; gli importi addebitati suddivisi specificamente in quota relativa al capitale e quota relativa alla sanzione; l’agente competente incaricato della riscossione del credito; intimazione ad adempiere (ossia ad effettuare il pagamento) entro 90 giorni dalla ricezione, con la specificazione che in caso contrario gli agenti addetti alla riscossione procederanno alla esecuzione forzata per il recupero del credito; la sottoscrizione, mediante firma elettronica, del responsabile dell’Ufficio che ha emesso l’accertamento.

NOTIFICA: la notifica dell’accertamento da parte dell’INPS può avvenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del trasgressore che risulta dagli appositi elenchi; mediante notifica del messo comunicale o mediante raccomandata a.r.

TEMPISTICA: Il termine per presentare il ricorso avverso l’avviso di addebito è di 90 giorni dalla data di notifica e si presenta presso la Sede INPS ha erogato l’avviso stesso. Il Comitato Regionale competente ha 90 giorni di tempo per decidere sul ricorso (vale la regola del silenzio/rigetto). Decorsi inutilmente 90 giorni il ricorrente può adire l’Autorità giudiziaria.

EFFETTI: se il ricorso viene accolto, l’INPS provvederà ad eliminare il debito in via definitiva; se il ricorso viene parzialmente accolto, l’INPS provvederà alla rideterminazione delle somme indicate in un nuovo avviso di addebito che dovranno essere pagate dal trasgressore nel termine di 5 giorni dalla comunicazione. La proposizione del ricorso sospende l’azione di recupero fino alla data di decisione da parte del competente organo amministrativo.

NORMATIVA: D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010)

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