Agenti e rappresentanti: disciplina fiscale del patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza tra agente e preponente è disciplinato dall’art. 1751 bis c.c., il quale testualmente prevede quanto segue: “Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.













