Contratto a termine: Deroghe. Attività stagionali. Sanzioni.
Deroghe contrattuali al limite temporale dei 36 mesi per i contratti di lavoro a termine, sono previste dall’art. 21, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in L.n. 133/2008 il quale, fermo restando il limite di cui sopra (dato anche dalla sommatoria dei contratti a termine aventi ad oggetto mansioni equivalenti), stabilisce che le parti attraverso la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) possano introdurre una diversa durata del contratto a tempo determinato: in altri termini il limite previsto dalla legge si applicherà solo la contrattazione collettiva non prevede diversamente, ovvero in difetto di stipula del contratto in deroga innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro.














