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Contratto a termine: Deroghe. Attività stagionali. Sanzioni.

Deroghe contrattuali al limite temporale dei 36 mesi per i contratti di lavoro a termine, sono previste dall’art. 21, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in L.n. 133/2008 il quale, fermo restando il limite di cui sopra (dato anche dalla sommatoria dei contratti a termine aventi ad oggetto mansioni equivalenti), stabilisce che le parti attraverso la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) possano introdurre una diversa durata del contratto a tempo determinato: in altri termini il limite previsto dalla legge si applicherà solo la contrattazione collettiva non prevede diversamente, ovvero in difetto di stipula del contratto in deroga innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Deroga assistita: con la L.n. 247/2007 è stata introdotta altresì la possibilità “assistita” di negoziare un ulteriore contratto tra le medesime parti e per mansioni equivalenti, una volta raggiunto il limite dei 36 mesi e fermo il rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo.

La procedura prevista però non è semplice e prevede:

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A) un solo nuovo contratto tra le medesime parti;

B) la stipulazione del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro con l’indispensabile assistenza di un rappresentante sindacale di un’organizzazione alla quale il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato;

C)le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro devono sottoscrivere appositi avvisi comuni circa la durata di tale ulteriore contratto a termine;

  1. la violazione di tale procedura, come pure il superamento del termine previsto nel nuovo contratto, comportano come conseguenza la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro sin dall’inizio del contratto che ecceda i 36 mesi.

Tale rigida procedura, tuttavia, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, risulta meno importante, poichè essa sarà utilizzabile solo laddove la contrattazione collettiva non preveda una diversa regolamentazione circa la durata massima, per sommatoria, dei contratti a termine.

Come sopra si è visto (sub C) le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro (Confindustria, CGIL, CISL e UIL), con la sottoscrizione dell’avviso comune per la disciplina della deroga, in data 10 aprile 2008, hanno convenuto che “la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi,salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali o da avvisi comuni stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarei dei contratti collettivi nazionali di lavoro“. Analoghe disposizioni sono state previste altresì nei settori dell’Artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, CGIL, CISL e UIL, con accordo del 7.5.2008), i quali hanno sottoscritto due avvisi identici per la disciplina della deroga assistita in questione.

Sanzioni: il nuovo contratto, quindi con efficacia ex nunc, può trasformarsi in contratto a tempo indeterminato al solo verificarsi di una delle seguenti condizioni:

A) mancato rispetto della procedura sopra descritta;

B) prestazione lavorativa che si protragga oltre il termine (ultimativo) originariamente stabilito nel contratto (fatta eccezione per la gestione flessibile del termine).

Attività stagionali: tutto quanto fin qui descritto sulla durata massima del contratto a termine e sulla possibilità di deroga non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963 e succ.mod.

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