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 Proroga del contratto a tempo determinato

Il D.Lgs. 368/2001 all’art. 4 prevede la possibilità di proroga del contratto a tempo determinato giunto alla sua naturale scadenza e, a norma di tale articolo, l’onere di provare le ragioni che giustificano l’eventuale proroga del contratto è a carico del datore di lavoro.

La proroga del contratto  a tempo determinato dovrà essere fatta per iscritto e consegnata al lavoratore interessato che la dovrà, ovviamente, accettare e sottoscrivere. Altri elementi necessari a tale ipotesi sono l’esistenza delle ragioni oggettive che giustificano la proroga come, a titolo di esempio: la mancata ultimazione dell’attività per la quale era stato a suo tempo necessario stipulare il contratto a termine; l’oggetto delle prestazioni lavorative attinenti alla proroga devono essere le medesime di quelle originarie.

Secondo la vigente normativa non tutti i rapporti a termine possono essere prorogati. La proroga, infatti, può riguardare soltanto i contratti la cui durata iniziale sia inferiore a 3 anni.

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Il datore di lavoro potrà usufruire della proroga una sola volta nel corso del rapporto di lavoro a tempo determinato e la sua durata totale, sommata alla durata inizialmente prevista del rapporto, non può oltrepassare il termine di 3 anni di cui sopra, pena la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Non esistono invece impedimenti al fatto che la proroga sia prevista per un periodo più lungo rispetto alla durata del primo contratto a tempo determinato: ad esempio un contratto a tempo determinato di 15 mesi potrà tranquillamente essere prorogato, sempre a patto che sussistano tutte le condizioni e le motivazioni richieste dalla normativa, per altri 21 mesi, arrivando così ai 3 anni totali di durata ammessa.

Anche i contratti acausali a tempo determinato di durata iniziale non superiore a 12 mesi possono essere prorogati a seguito dell’abrogazione di cui al al D.L. n. 76/2013 (convertito in L.n. 99/2013) cha ha abolito il comma 2-bis dell’art. 4 D.Lgs. n. 368/2001. Infatti prima del 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. cit., non era consentita la proroga del contratto acausale.

Quindi riassuntivamente:

  • contratto acausale di durata iniziale di 12 mesi: potrà essere prorogato solo per altri 12 mesi;

  • contratto di durata iniziale di 3 anni: non potrà essere prorogato perchè si è già raggiunto il tempo massimo previsto dalla legge;

  • contratto di durata iniziale di 2 anni: potrà essere prorogato al massimo per altri 12 mesi (per arrivare così al termine massimo consentito di 3 anni);

  • contratto di durata iniziale di 18 mesi: potrà essere prorogato per altri 18 mesi (per arrivare così al termine massimo consentito di 3 anni)

  • contratto di durata iniziale di 12 mesi: potrà essere prorogato per altri 24 mesi (per arrivare così al termine massimo consentito di 3 anni). Nel caso in cui la proroga sia invece di soli 12 mesi, non sarà pià possibile prorogare tale contratto ulteriormente perchè, anche se si è al di sotto del periodo massimo consentito di 3 anni, la proroga – come sopra si è detto – può essere concordata una sola volta.

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