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  Contratto intermittente

Il Ministero del Lavoro, con comunicazione del 12.10.2009 n. 25/I/0014905, avente ad oggetto “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente a tempo determinato e successione di contratti“, ha confermato l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 al contratto intermittente.

Lo stesso Ministero ha infatti precisato che, in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto di lavoro intermittente, pur se svolto a tempo determinato, non è necessario il rispetto del periodo minimo di intervallo da rispettare tra un contratto di lavoro e il successivo previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001 e succ.mod., anche nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o part time. Ne conseguirebbe, quindi, che il contratto at ermine può essere stipulato immediatamente dopo un contratto di lavoro intermittente, senza alcuna soluzione di continuità.

Ha inoltre precisato che “Il ricorso al tempo determinato nelle prestazioni di lavoro intermittenti, tuttavia, non deve indurre a ritenere che al lavoro a chiamata si debba applicare la disciplina del lavoro a tempo determinato“, sottolinando quindi proprio l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 al contratto intermittente.

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Da ultimo però il Ministero, con la circolare n. 37/0007258 del 22.4.2013 è tornato sull’argomento rispondendo al seguente quesito: “E’ possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001?” e la risposta del Ministero è stata la seguente: “Anche se da un punto di vista letterale non risulta una preclusione in tal senso, la condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.

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