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 Comunicazione al centro per l’impiego

E’ stata abolita, con decorrenza 28 giugno 2013, la disposizione che stabiliva che, in caso di prosecuzione del rapporto oltre il termine, il datore di lavoro era obbligato ad effettuare la comunicazione al centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto sarebbe proseguito oltre tale scadenza, indicando altresì la durata della prosecuzione Ma occorre precisare che se la prestazione prosegue oltre i termini di 30 o 50 giorni, oltre ad aversi la conversione del rapporto di lavoro come si è detto la prestazione stessa verrà considerata come lavoro “in nero” con conseguente applicazione della maxi-sanzione dopo il 31° o 51° giorno.

È lo stesso Ministero del Lavoro con nel “Vademecum Riforma Lavoro” contenuta nella circolare n. 37/0007258 del 22.04.2013 a chiarire che “entro i limiti del c.d. cuscinetto di 30 o 50 giorni non si rinvengono i margini per l’applicazione della maxi-sanzione in quanto tali periodi di “tolleranza” sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione. Diversamente la prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione “in nero”, rispetto alla quale trovano applicazione le scriminanti di carattere generale descritte con circ. n. 38/2010. La maxi-sanzione, pertanto, trova applicazione a partire rispettivamente dal 31esimo e dal 51esimo giorno salvo il riscontro delle citate scriminanti“.

Inoltre il Ministero del Lavoro, con circolare n. 35/2013 del 29.08.2013, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego ha precisato che:

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a) il D.L. n. 76/2013 abroga anche il comma 2-bis dell’art. 5, che aveva introdotto un obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego – obbligo comunque sprovvisto di presidio sanzionatorio – nell’ipotesi di continuazione “di fatto” del rapporto a tempo determinato oltre il termine inizialmente stabilito.

b) Resta evidentemente salvo il diverso obbligo di cui all’art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 – sanzionabile invece ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 – relativo alla comunicazione, entro cinque giorni, dellaproroga del termine inizialmente fissato” o della “trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato”“.

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