Reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo:
In tema di reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo riportiamo il testo della sentenza della Cass., sez. lav., n. 1107/12:
In tema di reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo riportiamo il testo della sentenza della Cass., sez. lav., n. 1107/12:
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.1.2012 sono state determinate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Il periodo regolamentato riguarda tutto l’anno 2012 (1° gennaio – 31 dicembre 2012) e la retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie e per il calcolo delle imposte sul reddito dei lavoratori italiani operanti all’estero (sempre a condizione che non siano presenti accordi bilaterali) sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al suddetto Decreto Ministeriale. Giova evidenziare che il D.M. citato non riguarda – come si è detto – la normativa comunitaria relativa a sicurezza sociale ed imposizione fiscale e quindi non riguarda i lavoratori che lavorano nei Paesi dell’Unione Europea e nello specifico nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito , Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Infatti con il termine “estero” si intendono tutti i Paesi estranei all’Unione Europea (o come come definiti convenzionalmente “Paesi Extracomunitari”), fatta eccezioni per i Paesi aderenti all’Accordo See Liechtenstein, Norvegia, Islanda cui comunque si applica la normativa comunitaria. Un’ulteriore eccezione è rappresentata dai rapporti di lavoro in territorio svizzero dove anche a questi viene estesa e quindi applicata la normativa comunitaria.
In tema di licenziamento illegittimo e obbligazione contributiva del datore di lavoro riportiamo di seguito il testo della sentenza n. 402/2012 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione.
In tema di modifiche al codice procedura civile apportate dalla L. 17 febbraio 2012 n. 10:
Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile – Testo Coordinato del D.L. 22.12.2011 n. 212 coordinato con la Legge di conversione del 17 febbraio 2012 n. 10.
In tema di mansioni inferiori e risarcimento del danno riportiamo di seguito la decisione n. 250 del 2012 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione.
Sul mobbing e annullamento dimissioni per incapacità riportiamo la sentenza n. 87/2012 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione.
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulla fruizione dei permessi per assistenza ai disabili per coloro che prestano servizio presso datori di lavoro che svolgono un servizio pubblico essenziale a seguito di un interpello proposto dalla Federimorchiatori.
L’aggiornamento annuale legato al costo della vita ha fatto aumentare in maniera sensibile le retribuzioni minime di colf, badanti e babysitter. I nuovi valori decisi presso il Ministero del Lavoro da una Commissione composta dai sindacati e associazioni dei datori di lavoro sono decorsi dal 1° gennaio scorso.
Gli importi secondo la classificazione prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico variano naturalmente in base al livello del dipendente. La classificazione parte dai collaboratori domestici alle prime armi (liv. A) per arrivare ai lavoratori che, dopo una adeguata formazione professionale, assistono persone non autosufficienti (liv. DS). L’altra distinzione invece è data tra i collaboratori conviventi (anche a part-time), i non conviventi e i lavoratori che assicurano assistenza o presenza notturna.
Sul punto si precisa che l’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, reltaivamente al periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011 – dicembre 2011 è risultata del 2,7%.
Vengono pertanto di seguito indicate le nuove fasce di retribuzione sulle quali calcolare i contributi per l’anno 2012 relativamente ai lavoratori domestici. L’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro domestico non ha subito variazioni rispetto al 2011.
Gli aumenti, come riportato dalla circolare INPS n. 17/2012 sono:
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
| Effettiva | Convenzionale | Con quota CUAF | Senza quota CUAF* |
|---|---|---|---|
|
Fino a € 7,54 |
€ 6,68 |
€ 1,40 (0,34) (**) |
€ 1,41 (0,34) (**) |
| oltre € 7,54 fino a € 9,19 |
€ 7,54 |
€ 1,58 (0,38) (**) |
€ 1,59 (0,38) (**) |
|
oltre € 9,19 |
€ 9,19 |
€ 1,93 (0,46) (**) |
€ 1,94 (0,46) (**)
|
|
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 4,85 |
€ 1,02 (0,24) (**) |
€ 1,02 (0,24) (**) |
(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Per quanto concerne poi la decorrenza dell’aumento delle contribuzioni INPS, questa è fissata al 10 aprile 2012, relativamente alla prima scadenza contributiva del primo trimestre.
Vengono di seguito indicate le Tabelle dei minimi retributivi aggiornati di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico 2007 – 2012.
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI
TABELLA A – LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
A 550,00
AS 650,00
B 700,00
BS 750,00
C 800,00
CS 850,00
D 1.000,00 + indennità 150,00
DS 1.050,00 + indennità 150,00
TABELLA B – LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2°CO.(valori mensili)
B 500,00
BS 525,00
C 580,00
TABELLA C – LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A 4,00
AS 4,70
B 5,00
BS 5,30
C 5,60
CS 5,90
D 6,80
DS 7,10
TABELLA D – ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.
BS 862,50
CS 977,50
DS 1.207,50
TABELLA E – PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
LIV. UNICO 577,50
TABELLA F – INDENNITA’ (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione 1,637
cena 1,637
alloggio 1,416
totale 4,69
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/2012 è intervenuta per chiarire i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, relativa alla disciplina riguardante gli obblighi contributivi relativi al socio di società a responsabilità limitata che ricopra contemporaneamente anche l’incarico di amministratore della società.
In tema di licenziamento del dipendente con co.co.pro. riportiamo il testo di una recentissima decisione (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2012, n. 755) con cui la Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una dipendente, sostituita – al solo fine di ridurre i costi – da una con contratto di collaborazione a progetto.