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Reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo:

In tema di reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo riportiamo il testo della sentenza della Cass., sez. lav., n. 1107/12:

Obbligo di reintegra del lavoratore – Ripristino della posizione di lavoro – Trasferimento ad altra sede produttiva – Legittimità – Sede più vicina al luogo di residenza del lavoratore – Centro di imputazione del rapporto di lavoro – Frode alla legge – Esclusione

Con la sentenza n. 1107/12 la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha precisato con la seguente massima che: “In caso di licenziamento illegittimo, qualora il lavoratore non possa essere reintegrato nella sede di iniziale preposizione, è legittima l’assegnazione del medesimo ad altra unità produttiva della stessa impresa più vicina alla sua residenza. Tra le sedi più prossime alla residenza del lavoratore non vanno ricomprese quelle non appartenenti alla datrice di lavoro bensì ad altre società facenti parte del medesimo gruppo, salva peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogniqualvolta vi sia una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di una unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle singole imprese da parte del giudice di merito“.

La vicenda all’esame della Corte riguardava la reintegrazione di un lavoratore, illegittimamente licenziamento, presso una sede lavorativa diversa da quella iniziale. Il suddetto lavoratore, ritenendo illegittimo tale provvedimento datoriale, depositava ricorso innanzi al Giudice del Lavoro contestando la legittimità del trasferimento per assegnazione presso una sede diversa da quella da lui richiesta (e più vicina alla sua abitazione), nonché la mancata assegnazione di compiti specifici presso la nuova sede di lavoro. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di illegittimità del trasferimento e sulla domanda del lavoratore di risarcimento del danno derivante dal demansionamento si dichiarava incompetente per territorio.

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Tale decisione veniva poi in parte riformata dalla Corte di Appello, la quale confermava la legittimità del trasferimento del lavoratore e nello stesso tempo condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno da demansionamento richiesto.

Per quanto concerne il trasferimento, la Corte di Appello adìta escludeva la sussistenza della malafede della datrice di lavoro circa il provvedimento (di trasferimento) sul presupposto che la sede di nuova assegnazione fosse l’unica unità produttiva dove il lavoratore poteva essere assegnato, poichè l’altra sede, quella richiesta dal lavoratore dipendeva da altre imprese, anche se dello stesso gruppo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1107/12, ha confermato quanto deciso dalla Corte di Appello laddove veniva esclusa la ricorrenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tale da consentire alla società di assegnare il proprio dipendente presso la sede ritenuta più opportuna.

Giova precisare che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, dall’ordine di reintegra “deriva l’obbligo per il datore di lavoro di ripristinare la posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione deve avvenire nelle mansioni e nel luogo originari (v. Cass. n. 8364/04, secondo cui: “l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato”; Cass. n. 14142/02; n. 5993/95).

Tale principio deve però essere contemperato con l’esercizio del c.d. “jus variandi”,pche – come è noto – consente al datore di lavoro sia di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza assegnate, “purché ciò avvenga nel rispetto del canone dell’equivalenza professionale” (Cass. n. 2715/98; n. 976/96; n. 10284/94), sia “di trasferire il lavoratore ad altra sede produttiva, a condizione che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive“, secondo quanto previsto dall’art. 2103 c.c.

Il quale testualmente prevede che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.

In particolare, il limite dell’equivalenza professionale scaturisce, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza, sia dalle mansioni oggettivamente specificate dalla contrattazione collettiva nella medesima area professionale e salariale, che dalla “professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, al fine di impedirne la dequalificazione” (Cass., SS.UU. n. 25033/06 e n. 7755/98).

Inoltre, nelle more del giudizio, possono essere intervenuti dei mutamenti della organizzazione aziendale che debbono necessariamente portare ad una modifica “in senso orizzontale” delle mansioni riassegnate al lavoratore reintegrato. E sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che, in tal caso, il datore ha l’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Il datore di lavoro ha tuttavia il diritto di organizzare la propria azienda e, nell’ambito del potere organizzativo, di mutare gli strumenti di lavoro adeguandoli alle esigenze produttive e di mercato. Conseguentemente, ove il lavoratore venga reintegrato dopo che, per il mutamento dell’organizzazione aziendale, alcune mansioni siano state soppresse ovvero si siano quantitativamente ridotte ad una misura insufficiente all’attività del lavoratore stesso, questi è legittimamente assegnato a mansioni equivalenti alle precedenti e che risultino coerenti con il mutato assetto; ed ove siano mutati gli strumenti aziendali, è adibito alle pregresse mansioni con i mutati strumenti di lavoro (v. Cass. n. 7536/06). La violazione del divieto di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori dà diritto a quest’ultimo di agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal demansionamento o dequalificazione, danno che, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è in re ipsa, non potendo prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subìto (Cass., SS.UU., n. 26972/08 e n. 6572/06).

Coerentemente con i principi richiamati, la sentenza di cui sopra dà atto della condanna della società al risarcimento del danno in favore del lavoratore per “mancata assegnazione di compiti specifici” presso lo sede di assegnazione a seguito di reintegra. Secondo la Corte di Cassazione poi (Cass. n. 9011/91, n. 8364/04; n. 12123/02), l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva naturalmente la facoltà del datore di disporne successivamente il trasferimento ad altra sede in osservanza del dettato di cui all’art. 2103 c.c. Ove, però, la reintegrazione nell’originario posto di lavoro non si possibile perché tutta l’unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore licenziato è stata soppressa, la reintegrazione ex art. 18 della legge n. 300/1970 non può che essere riferita genericamente all’azienda del datore di lavoro, non potendo il giudice individuare una sede di lavoro alternativa a quella originaria, rientrando nelle scelte datoriali l’assegnazione del dipendente ad una nuova sede di lavoro (Cass. n. 8364/04).

Nella sentenza qui esaminata, la doglianza sollevata dal lavoratore riguarda il comportamento scorretto e/o illegittimo della società per essere stato assegnato ad una sede diversa da quella da lui richiesta e che era più vicina alla sua abitazione. Ebbene, in tal caso, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello, ha ritenuto legittimo il trasferimento sul presupposto che tra le varie sedi possibili, quella scelta dalla società era effettivamente la più vicina all’abitazione del lavoratore. Concludeva quindi con il rigetto del ricorso in quanto il lavoratore era stato effettivamente trasferito presso la sede della società più vicina alla sua residenza.

Sul tale punto c’è però da obiettare che il criterio della maggior vicinanza (in caso di trasferimento) all’abitazione del lavoratore non è requisito previsto dall’art. 2103 c.c. Per cui renderlo condizione di legittimità per l’esercizio dello jus variandi che, ripetiamolo, è una prerogativa datoriale, significherebbe assoggettare l’organizzazione imprenditoriale alle esigenze personali o familiari dei lavoratori anziché alle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” aziendali richieste dalla norma quale condizione di legittimità.

Continuando nell’analisi della sentenza 1107/2012 occorre precisare un altro punto e cioè:

quando è possibile ravvisare un “unico centro di imputazione del rapporto di lavoro”.

Come si è detto, nel caso di specie, la richiesta del lavoratore di essere assegnato ad una sede diversa, rispetto a quella decisa dalla società, non è stata accolta per due motivi:

  • il primo perchè, al momento della reintegra, la sede richiesta dal lavoratore non apparteneva alla datrice di lavoro, bensì ad altre società del tutto autonome e separate, anche se facenti parte dello stesso gruppo,

  • il secondo perchè non era stata accertata la sussistenza un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro fra le diverse imprese.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro“.

Questa situazione si verifica tutte le volte che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:

  • “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

  • b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo

    interesse comune;

  • c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

  • d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori(Cass. n. 3136/99,

(v. Cass. n. 1733/00; n. 6361/00; n. 11033/00; n. 5808/04; n. 6707/04; n. 20701/04; n. 22927/05; n. 11107/06).

Alla luce del suddetto orientamento, dunque, “il collegamento economico tra imprese facenti parti di un unico gruppo cessa di essere considerato un “fenomeno di mero fatto” assumendo rilievo ai fini giuslavoristici solo in presenza, adeguatamente allegata ed accertata, di una simulazione ovvero di una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica ed originaria attività“.

Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna ipotesi di simulazione o di frode alla legge tale da poter far ritenere che, alla data della reintegra, la sede scelta dal lavoratore facesse capo alla società datrice di lavoro, la Corte di Cassazione ha reputato legittimo il trasferimento del lavoratore presso la sede stabilita dalla società.

In conclusione, la decisione in commento appare pienamente condivisibile, tranne che, come sopra si diceva, per il criterio della maggior vicinanza alla residenza in caso di impossibilità di reintegrazione del lavoratore nel proprio precedente posto di lavoro.

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