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Le retribuzioni convenzionali 2012:

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.1.2012 sono state determinate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Il periodo regolamentato riguarda tutto l’anno 2012 (1° gennaio – 31 dicembre 2012) e la retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie e per il calcolo delle imposte sul reddito dei lavoratori italiani operanti all’estero (sempre a condizione che non siano presenti accordi bilaterali) sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al suddetto Decreto Ministeriale. Giova evidenziare che il D.M. citato non riguarda – come si è detto – la normativa comunitaria relativa a sicurezza sociale ed imposizione fiscale e quindi non riguarda i lavoratori che lavorano nei Paesi dell’Unione Europea e nello specifico nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito , Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Infatti con il termine “estero” si intendono tutti i Paesi estranei all’Unione Europea (o come come definiti convenzionalmente “Paesi Extracomunitari”), fatta eccezioni per i Paesi aderenti all’Accordo See Liechtenstein, Norvegia, Islanda cui comunque si applica la normativa comunitaria. Un’ulteriore eccezione è rappresentata dai rapporti di lavoro in territorio svizzero dove anche a questi viene estesa e quindi applicata la normativa comunitaria.

Si evidenzia anche che in tali situazioni il regime contributivo è maggiormente articolato rispetto a quello fiscale, poichè le retribuzioni convenzionali dovranno essere applicate anche in presenza di convenzioni parziali.

I Paesi Extracomunitari che hanno stipulato con l’Italia le convenzioni di sicurezza sociale sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

Inoltre le retribuzioni convenzionali costituiscono anche la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (art. 4 D.M. 24/2012). Per la determinazione della base imponibile contributiva vengono prese in considerazione le retribuzioni convenzionali che si ricavano dal raffronto con la relativa fascia di retribuzione nazionale. Ove per “retribuzione nazionale” si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per

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accordo tra le parti“, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo in tal modo calcolato deve poi essere diviso per 12 e, confrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, viene individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento per gli adempimenti contributivi. Inoltre i valori convenzionali, in tal modo determinati, possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese. In tale ultima ipotesi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, moltiplicato il valore così ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Giova evidenziare che al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

Per quanto concerne l’indennità sostitutiva del preavviso, l’INPS ha avuto modo di precisare che il relativo obbligo contributivo deve essere assolto con l’osservanza del sistema convenzionale.

Per quanto concerne il regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero in via continuativa, si evidenzia che esso è basato sull’importo delle retribuzioni convenzionali percepite e definite annualmente con decreto (art. 51, comma 8 bis, del Tuir,come novellato dalla L.n. 342/2000), (in precedenza il regime prevedeva l’esclusione dalla base di imponibile fiscale dei suddetti redditi).

Si evidenzia che la continuità e la esclusività di cui sopra, sono ravvisabili laddove il lavoratore, “nell’arco di 12 mesi anche “a cavallo” di 2 anni solari, soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni“. Sono inoltre richiesti ai fini (per dimostrare la continuità e l’esclusività):

  • l’esistenza di uno contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via continuativa (senza considerevoli interruzioni) ed esclusiva all’estero;

  • l’iscrizione del lavoratore in uno speciale ruolo estero che permette di mantenere il requisito della residenza fiscale in Italia.

Naturalmente, se lo Stato estero ha stipulato con l’Italia un accordo per evitare le doppie imposizioni, la convenzione internazionale prevale sulle disposizioni fiscali interne e si applicherà al lavoratore il regime fiscale ivi contenuto.

Per quanto concerne poi le modalità di individuazione della fascia retributiva, si farà riferimento alla retribuzione complessiva annua del lavoratore senza tener conto di quanto il dipendente percepirà a fronte dell’assegnazione all’estero. Una volta così determinata la retribuzione annua la stessa andrà divisa per 12 e confrontata con le fasce di retribuzione convenzionale indicate del Decreto. Una volta individuata la fascia di riferimento la retribuzione utile ai fini fiscali sarà rappresentata dal limite superiore dello scaglione.

Per quanto concerne invece il regime contributivo, il D.M. 24.1.2012 stabilisce che le retribuzioni convenzionali ivi stabilite dovranno essere prese a riferimento anche per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Ecco di seguto il testo del Decreto Ministeriale 24.1.2012:

Articolo 1 Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dall’1.1.2012 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.2012, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto legge 31.7.1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.

Articolo 3 Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Articolo 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati“.

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