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Omissione contributiva e depenalizzazione cause in corso

Cassa Integrazione ultimissime indicazioni INPS sul pagamento

Omissione contributiva e depenalizzazione cause in corso:

Il D.Lgs. n. 8 del 2016, relativamente alla omissione contributiva, ha depenalizzato tale reato ora punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.

Ispettori obbligati a comunicare violazione alla Procura

Ispettori obbligati a comunicare violazione alla Procura:

In ipotesi di conguagli INPS non corrisposti realmente ai lavoratori gli ispettori del lavoro sono obbligati a comunicare la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente oltre che, ovviamente, ad applicare le relative sanzioni.

Conguaglio INPS serve cautela per evitare il reato

Prescrizione contribuzione dovuta dai datori di lavoro, le istruzioni INPS

Conguaglio INPS serve cautela per evitare il reato:

In caso di conguaglio INPS tra le somme dovute e quelle anticipate dal datore di lavoro (come nel caso di malattia del lavoratore) occorre cautela da parte delle aziende per non incorrere nel rischio di sanzioni amministrati e penali. Tutto ciò anche in relazione al fatto che tutte le sanzioni sono state aumentate prima del Jobs Act e poi con il D.Lgs. n. 8 del 2016 che ha depenalizzato vari reati.

Proroga CIGS criteri per la concessione

Mobilità in via di archiviazione: il nuovo sostegno al reddito

Proroga CIGS criteri per la concessione:

Con Decreto n. 95075 del 2016 sono stati definiti i criteri per la proroga CIGS dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Mansioni inferiori niente repêchage

Società in house, applicabilità dell’art. 7 L.n. 300/1970 ai lavoratori

Mansioni inferiori niente repêchage:

Il datore di lavoro non è tenuto ad offrire al dipendente mansioni inferiori se queste non sono omogenee rispetto alle sue competenze professionali e anche in caso di accettazione del lavoratore.

Insulto al superiore gerarchico e licenziamento in tronco

Trasferimento ritorsivo, spetta al lavoratore licenziato l’onere della prova

Insulto al superiore gerarchico e licenziamento in tronco:

Il licenziamento in tronco è sempre legittimo in caso di insulto al superiore gerarchico anche se l’ insulto non si realizza con gesti violenti o anche se il contratto collettivo non prevede tale tipo di sanzione, poiché esso non costituisce condotta che, al livello organizzativo, mina l’autorità di chi viene offeso e quindi compromette il regolare funzionamento dell’organizzazione aziendale.

Ritenute previdenziali non versate perseguibili a fine anno

Ritenute previdenziali non versate perseguibili a fine anno:

Le ritenute previdenziali non versate saranno perseguibili a fine anno e si farà riferimento al loro ammontare complessivo da individuare nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre di ogni anno. Questo è quanto indicato dalla Lettera circolare n. 9099 del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INPS, che fornisce istruzioni operative agli ufficiali territoriali (v. anche il nostro articolo sulla Omissione contributiva la depenalizzazione del reato).

Welfare mediante rimborso in busta paga

Covid-19 – Avviso pubblico ISI: sospensione dei termini
Covid-19 – Avviso pubblico ISI: sospensione dei termini

Welfare mediante rimborso in busta paga:

Torniamo in tema di welfare aziendale che come è noto consente di ottenere premi di risultato detassati e non assoggettabili all’imposta sostitutiva (del 10%) e convertibili in benefit aziendali (v. lettere f-bis e f-ter, comma 2, art. 51, del T.U. imposte sui redditi) per aggiornarvi su alcune novità (v. il Decreto premi di risultato).

Rimborso Irap per chi ha già pagato

Rimborso spese dipendenti in smart working, altro parere AE

Rimborso Irap per chi ha già pagato:

Con la Sentenza n. 9451 del 2016 delle Sezioni Unite, scatterà il rimborso IRAP a favore di chi ha pagato però non vi era tenuto (vedi il nostro articolo: Irap non si paga con un solo dipendente) e cioè i professionisti che non impiegano beni strumentali superiori al minimo indispensabile per l’esercizio della propria attività e che si avvalgono di un unico collaboratore che svolga mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Irap non si paga con un solo dipendente

Irap non si paga con un solo dipendente:

Non si è tenuti a pagare l’ Irap se si ha alle proprie dipendenze un solo collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive.

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