Omissione contributiva e depenalizzazione cause in corso:
Il D.Lgs. n. 8 del 2016, relativamente alla omissione contributiva, ha depenalizzato tale reato ora punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
Il D.Lgs. n. 8 del 2016, relativamente alla omissione contributiva, ha depenalizzato tale reato ora punito con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.
In ipotesi di conguagli INPS non corrisposti realmente ai lavoratori gli ispettori del lavoro sono obbligati a comunicare la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente oltre che, ovviamente, ad applicare le relative sanzioni.
In caso di conguaglio INPS tra le somme dovute e quelle anticipate dal datore di lavoro (come nel caso di malattia del lavoratore) occorre cautela da parte delle aziende per non incorrere nel rischio di sanzioni amministrati e penali. Tutto ciò anche in relazione al fatto che tutte le sanzioni sono state aumentate prima del Jobs Act e poi con il D.Lgs. n. 8 del 2016 che ha depenalizzato vari reati.
Con Decreto n. 95075 del 2016 sono stati definiti i criteri per la proroga CIGS dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il datore di lavoro non è tenuto ad offrire al dipendente mansioni inferiori se queste non sono omogenee rispetto alle sue competenze professionali e anche in caso di accettazione del lavoratore.
Il licenziamento in tronco è sempre legittimo in caso di insulto al superiore gerarchico anche se l’ insulto non si realizza con gesti violenti o anche se il contratto collettivo non prevede tale tipo di sanzione, poiché esso non costituisce condotta che, al livello organizzativo, mina l’autorità di chi viene offeso e quindi compromette il regolare funzionamento dell’organizzazione aziendale.
Le ritenute previdenziali non versate saranno perseguibili a fine anno e si farà riferimento al loro ammontare complessivo da individuare nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre di ogni anno. Questo è quanto indicato dalla Lettera circolare n. 9099 del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INPS, che fornisce istruzioni operative agli ufficiali territoriali (v. anche il nostro articolo sulla Omissione contributiva la depenalizzazione del reato).
Torniamo in tema di welfare aziendale che come è noto consente di ottenere premi di risultato detassati e non assoggettabili all’imposta sostitutiva (del 10%) e convertibili in benefit aziendali (v. lettere f-bis e f-ter, comma 2, art. 51, del T.U. imposte sui redditi) per aggiornarvi su alcune novità (v. il Decreto premi di risultato).
Con la Sentenza n. 9451 del 2016 delle Sezioni Unite, scatterà il rimborso IRAP a favore di chi ha pagato però non vi era tenuto (vedi il nostro articolo: Irap non si paga con un solo dipendente) e cioè i professionisti che non impiegano beni strumentali superiori al minimo indispensabile per l’esercizio della propria attività e che si avvalgono di un unico collaboratore che svolga mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Non si è tenuti a pagare l’ Irap se si ha alle proprie dipendenze un solo collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive.