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Conguaglio INPS serve cautela per evitare il reato:

In caso di conguaglio INPS tra le somme dovute e quelle anticipate dal datore di lavoro (come nel caso di malattia del lavoratore) occorre cautela da parte delle aziende per non incorrere nel rischio di sanzioni amministrati e penali. Tutto ciò anche in relazione al fatto che tutte le sanzioni sono state aumentate prima del Jobs Act e poi con il D.Lgs. n. 8 del 2016 che ha depenalizzato vari reati.

Ad affrontare l’argomento sui conguaglio INPS è anche l’articolo pubblicato oggi (16.5.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Stefano Rossi; Titolo: “Conguagli irregolari con i debiti INPS: può scattare il reato”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Serve cautela da parte delle aziende nei conguagli tra le somme dovute all’Inps e quelle anticipate per conto dell’istituto (ad esempio in caso di malattia del lavoratore). In particolare, bisogna verificare di aver già versato ai lavoratori le somme conguagliate, per non incorrere in sanzioni amministrative e penali. Questo soprattutto alla luce del fatto che l’apparato sanzionatorio è stato rivisto, aumentando gli importi dovuti per una serie di violazioni in materia di lavoro, prima dal Jobs act, poi dal Dlgs 8/2016 che ha depenalizzato vari reati.

Gli assegni familiari

L’articolo 22 del Dlgs 151/2015 ha modificato il comma 2 dell’articolo 83 del Dpr 797/1955, prevedendo che in caso di omessa corresponsione degli assegni familiari la sanzione amministrativa pecuniaria vada da 500 a 5mila euro.

La sanzione è aumentata da 1.500 a 9mila euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o a un periodo superiore a sei mesi, e ulteriormente elevata da 3mila a 15mila euro se si tratta di oltre 10 lavoratori o il periodo è superiore a 12 mesi. Il Jobs act, in vigore dal 24 settembre 2015, ha così innalzato le sanzioni, prevedendo, rispetto al passato, una gradazione per fasce.

In pratica, in base all’articolo 37 del Dpr 797/1955, i datori di lavoro devono corrispondere gli assegni familiari agli aventi diritto alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Inoltre, con i modelli Uniemens le aziende denunciano all’Inps le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’ente, delle agevolazioni e degli sgravi. Quindi, se l’azienda omette il pagamento degli assegni familiari al lavoratore, conguagliandoli con l’istituto previdenziale, incorre nella nuova sanzione amministrativa.

Lo stesso meccanismo opera anche con tutte le altre somme spettanti al lavoratore, come le le indennità di maternità e di malattia.

I casi con rilievo penale

In alcuni casi, le conseguenze di un conguaglio indebito potranno assumere anche un rilievo penale. Infatti, la giurisprudenza nel tempo ha collocato questa condotta del datore di lavoro nell’ambito del reato di truffa aggravata (articolo 640-bis del Codice penale), appropriazione indebita (articolo 646 del Codice penale) o, infine, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del Codice penale). Secondo la sentenza della Cassazione 4226/2015, si configura la truffa aggravata se l’azienda, esponendo fittiziamente le somme corrisposte al lavoratore nella denuncia mensile, mai pagate, induce in errore l’Inps sul diritto al conguaglio degli importi dovuti, realizzando, così, un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. Invece, la sentenza della Cassazione 18762/2013 legge la condotta del datore di lavoro come appropriazione indebita poiché si realizza un ingiusto profitto con l’esposizione della somma nell’Emens, senza causare, tuttavia, alcun danno patrimoniale all’istituto previdenziale.

Nella sentenza 4404/2016, la Cassazione ha stabilito che il fatto deve inquadrarsi nell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Infatti, si legge in motivazione, la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, costituisce fatto diverso dagli «artifici e raggiri» richiesti dalla truffa. L’Inps, del resto, non è stato indotto in uno «stato di errore», perché nel modello Uniemens l’azienda rappresenta correttamente l’esistenza del diritto del lavoratore richiedente. Inoltre, l’istituto previdenziale non subisce alcun danno patrimoniale, avendo comunque adempiuto all’obbligo attraverso il conguaglio operato dall’azienda. Una linea interpretativa coerente con quanto affermato nella sentenza delle sezioni unite della Cassazione 7537/2010, secondo cui l’erogazione può consistere semplicemente nell’esenzione del pagamento di una somma altrimenti dovuta. Il reato dell’articolo 316-ter del Codice penale si consuma nel momento in cui il datore di lavoro provvede a versare all’Inps i contributi ridotti per effetto del conguaglio cui non aveva diritto, venendo, così, tramite il mancato pagamento al lavoratore, a percepire indebitamente l’erogazione dell’ente pubblico.

LA PAROLA CHIAVE

Truffa aggravata

La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è il reato previsto dall’articolo 640-bis del Codice penale. È punita con la reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto in questione riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Ue. Il datore di lavoro che non sia riconosciuto responsabile di truffa aggravata, potrebbe incorrere però nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (punito con la sola sanzione amministrativa se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro).

I CASI

ASSEGNI AL NUCLEO NON VERSATI E CONGUAGLIATI

Situazione

Un’azienda non corrisponde a sei lavoratori le retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo. Riporta inoltre nei cedolini paga gli importi degli assegni per il nucleo familiare, che sono stati richiesti dai dipendenti. Gli importi degli assegni familiari per 1.640 euro complessivi, sono poi conguagliati nei modelli Uniemens trasmessi all’istituto previdenziale

Conseguenze

Si applica la sanzione di 1.500 euro, soggetta a diffida a corrispondere gli Anf . In seguito alla notizia di reato si potrà configurare la sanzione dell’articolo 316-ter del Codice penale, fino a 4.920 euro (il triplo del beneficio percepito). Per le retribuzioni, al netto degli Anf, potrà essere emessa diffida accertativa per crediti patrimoniali

LA MALATTIA VERSATA ENTRO IL CONGUAGLIO

Situazione

A un dipendente è corrisposta l’indennità di malattia conto Inps relativa a due mesi, il 26 marzo, anche se in ritardo rispetto ai termini previsti dal Ccnl di riferimento. L’indennità è conguagliata con l’istituto previdenziale tramite il modello Uniemens trasmesso telematicamente il 28 marzo, quindi dopo il versamento dell’indennità

Conseguenze

L’azienda non incorrerà in sanzione amministrativa o comunque in violazioni penali, perché il versamento dell’indennità, anche se avvenuto in maniera tardiva rispetto al Ccnl applicato, ha avuto luogo prima della presentazione dell’Uniemens, ovvero prima di aver conguagliato le relative somme

L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ PAGATA IN RITARDO

Situazione

Un datore di lavoro corrisponde a una lavoratrice l’indennità di maternità in una data successiva a quella di presentazione del modello Uniemens all’istituto previdenziale, con il conguaglio delle relative somme

Conseguenze

Per l’omesso versamento dell’indennità di maternità, il responsabile legale dell’azienda incorrerà nella sanzione amministrativa e nel deferimento all’autorità giudiziaria: il reato di omesso versamento si consuma infatti alla presentazione del modello Uniemens

L’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

Situazione

Un azienda, prima del 6 febbraio 2016, omette di versare le ritenute previdenziali e assistenziali per tre dipendenti per un ammontare di 3.500 euro. Inoltre, l’azienda non corrisponde le retribuzioni al personale dipendente per sei mesi consecutivi, a causa della crisi finanziaria del settore

Conseguenze

Si applica la sanzione dell’articolo 2, comma 1-bis, del Dl 463/1983, modificato dall’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016, in virtù della sentenza della Cassazione 14487/2016. Se l’azienda versa i 3.500 euro entro tre mesi dalla notifica del verbale, non si applica la sanzione di 16.666,66 euro. Per la mancata corresponsione degli stipendi, si applica la diffida accertativa per crediti patrimoniali

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