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Ritenute previdenziali non versate perseguibili a fine anno:

Le ritenute previdenziali non versate saranno perseguibili a fine anno e si farà riferimento al loro ammontare complessivo da individuare nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre di ogni anno. Questo è quanto indicato dalla Lettera circolare n. 9099 del Ministero del Lavoro, d’intesa con l’INPS, che fornisce istruzioni operative agli ufficiali territoriali (v. anche il nostro articolo sulla Omissione contributiva la depenalizzazione del reato).

A parlarci dell’omesso versamento di ritenute previdenziali è anche l’articolo pubblicato oggi (12.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza; Titolo: “Ritenute non versate perseguibili alla fine dell’anno”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, per stabilire la natura dell’illecito si fa riferimento al loro ammontare complessivo annuale individuabile nel periodo dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno.
Questa indicazione è contenuta nella lettera circolare 9099 con cui il ministero del Lavoro, d’intesa con l’Inps, ha dettato le istruzioni operative agli uffici territoriali.
L’individuazione delle date del 16 gennaio e 16 dicembre di ciascun anno deriva dai termini temporali dei versamenti mensili all’Inps. Infatti, tenuto conto che per il calcolo dell’ammontare dell’omissione occorre riferirsi sempre all’anno e che, in mancanza di diversa disposizione legislativa, il riferimento dovrebbe essere quello solare, si è tenuto presente, però, che i contributi all’Inps vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Pertanto, per conoscere i versamenti del mese di dicembre bisogna necessariamente attendere il 16 gennaio dell’anno successivo. Poiché, però, occorre riferirsi a 12 versamenti, il periodo oggetto di verifica si concluderà con il versamento da effettuarsi entro 16 dicembre successivo. In tal modo, ritiene la nota ministeriale, il parametro in questione, a differenza dell’anno solare tassativamente inteso, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.
L’individuazione esatta dell’omissione fino o più di 10mila euro nell’anno è essenziale perché solo così è possibile determinare la natura dell’illecito che, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016, se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10mila euro, si concretizza un illecito penale che è punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro; se invece l’importo non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. In tal caso la sanzione, seppure di natura amministrativa, può essere di gran lunga superiore all’omissione stessa.
Da ciò discende la raccomandazione da parte del ministero che le verifiche ispettive riguardanti tale tipologia di violazioni siano programmate successivamente alla chiusura dell’anno contributivo. Ne consegue che nell’ambito di una vasta attività di vigilanza, ove dovessero emergere omissioni riguardanti l’anno in corso, per concludere l’accertamento ed effettuare le conseguenti contestazioni l’ispettore dovrà attendere la fine dell’anno contributivo, in quanto solo in tale momento sarà possibile stabilire l’ammontare complessivo dell’omissione, salvo che essa non abbia nel frattempo già superato i 10mila euro.
La lettera circolare ipotizza le varie circostanze che possono comunque emergere nel corso dell’attività ispettiva, prospettando le varie possibili soluzioni (si veda tabella a fianco). Ciò che viene posto in rilievo è che fattore determinante al quale deve conformarsi l’ispettore non è la data o il numero di accertamenti e contestazioni, ma l’importo complessivo dell’omissione nel corso dell’anno: se resta inferiore a 10mila euro, sarà applicata, per una sola volta, la sanzione amministrativa. Scatterà invece la denuncia all’autorità giudiziaria allorché sarà superato tale importo.
In entrambe le ipotesi, il datore di lavoro non è perseguibile qualora dovesse effettuare i versamenti dei contributi omessi entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento dell’illecito.
A fronte delle ragioni tecniche degli accertamenti, soprattutto per quanto riguarda le annualità delle omissioni, è stato ritenuto opportuno accentrare presso l’Inps la gestione di tali illeciti, anche per quelli commessi ed accertati prima del 6 febbraio scorso, con l’entrata in vigore del decreto di depenalizzazione.

COSA SUCCEDE SE CI SONO PIU’ CONTESTAZIONI NELLO STESSO ANNO:
SONO STATE VERSATE LE RITENUTE OMESSE OGGETTO DELLA PRIMA CONTESTAZIONE
Situazione
Contestazione di un illecito amministrativo inferiore a 10.000 euro e di uno successivo. Il totale non supera i 10mila euro
Conseguenza
Contestazione solo del secondo illecito con invito a versare le quote. Se non pagate, scatta la sanzione amministrativa in misura ridotta
Situazione
Contestazione di un illecito amministrativo e di successiva omissione superiore a 10.000 euro o inferiore, ma il totale supera 10.000 euro
Conseguenza
Contestazione del secondo illecito con invito a versare le quote. Se non pagate, si concretizza illecito penale per l’intero importo
Situazione
Accertamento di illecito penale, seguito da omissione inferiore o superiore a 10.000 euro
Conseguenza
Contestazione del secondo illecito con invito a regolarizzare. Se non si paga, scatta una nuova comunicazione all’autorità giudiziaria
NON SONO STATE VERSATE, ENTRO 3 MESI, LE RITENUTE OMESSE INFERIORI A 10.000 EURO, MA È STATA PAGATA LA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA
Situazione
Contestazione di un’ulteriore omissione ma l’importo totale non supera i 10.000 euro
Conseguenza
Non è possibile una seconda procedura sanzionatoria amministrativa, ma si aggrava la prima mediante ordinanza ingiunzione
Situazione
Contestazione di un’ulteriore omissione che, da sola o sommata alla prima, supera i 10.000 euro
Conseguenza
Contestazione dell’intero importo omesso e, in caso di mancato versamento, denuncia all’autorità giudiziaria
NON SONO STATE VERSATE LE QUOTE DELLA PRIMA CONTESTAZIONE E NEMMENO LA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA
Situazione
Contestazione di un illecito amministrativo inferiore a 10.000 euro e di uno successivo. Il totale non supera i 10.000 euro
Conseguenza
Contestazione anche del secondo illecito con invito a versare le quote. Ordinanza-ingiunzione per la prima contestazione
Situazione
Contestazione di un illecito amministrativo e di uno successivo la cui somma supera i 10.000 euro
 Conseguenza
Contestazione dell’importo intero con invito a versare tutto e notizia di reato. In caso di mancato versamento, denuncia all’autorità giudiziaria
Situazione
Accertamento di illecito penale, seguito da omissione inferiore o superiore a 10.000 euro
Conseguenza
Notifica dell’accertamento solo per la seconda omissione e invito a regolarizzare. In caso di mancato versamento denuncia all’autorità giudiziaria. Resta la punibilità per il primo illecito anche se si versa per il secondo

 

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