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Ispettori obbligati a comunicare violazione alla Procura:

In ipotesi di conguagli INPS non corrisposti realmente ai lavoratori gli ispettori del lavoro sono obbligati a comunicare la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente oltre che, ovviamente, ad applicare le relative sanzioni.

Ed è proprio sull’obbligo cui sono tenuti gli ispettori del lavoro il tema dell’argomento di approfondimento pubblicato oggi (16.5.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Stefano Rossi; Titolo: “ Ispettori obbligati e segnalare la notizia in Procura”) che vi proponiamo (vedi anche il nostro articolo “Conguaglio INPS serva cautela per evitare il reato”).

Ecco l’articolo.

In caso di somme conguagliate con l’Inps e non corrisposte al lavoratore gli organi ispettivi del ministero del Lavoro sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative e a comunicare la notizia di reato alla procura della Repubblica competente.

Il ministero del Lavoro, il 24 febbraio, ha espresso un parere alla direzione interregionale del Lavoro di Roma sulla applicabilità del reato previsto dall’articolo 316-ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) da parte degli organi ispettivi. In realtà, la norma consente di applicare la sanzione amministrativa se il pubblico ministero esclude la sussistenza del reato della truffa aggravata, rimettendo così gli atti alla direzione territoriale del luogo dove ha sede l’ente pubblico erogante l’indebita somma conguagliata.

Se l’indebita percezione è pari o inferiore a 3.999,96 euro, la condotta non ha rilevanza penale ed è punita con sanzione amministrativa (come prevede il comma 2 dell’articolo 316-ter del Codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

In sostanza, precisa il Ministero, la sanzione consiste nel pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro, che in ogni caso non può superare il triplo del beneficio conseguito.

Di conseguenza, la sanzione dovrà essere contestata e notificata in base agli articoli 14 e seguenti della legge 689/81.

L’importo della sanzione ridotta (articolo 16 della legge 689/1981) sarà così pari a un terzo del massimo edittale – 8.607,33 euro – ovvero pari al triplo del beneficio indebitamente percepito, se quest’ultimo risulta inferiore alla sanzione ridotta.

Il ministero del Lavoro precisa anche che non è possibile applicare la procedura della diffida prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Tuttavia, proprio perché per il reato non è necessario il danno dell’ente erogatore, la violazione sarebbe materialmente sanabile con la diffida a erogare le somme indebitamente trattenute al lavoratore che ha diritto alla percezione.

Infine, conclude il parere, l’organo deputato a emanare l’ordinanza di ingiunzione o archiviazione è il prefetto (Consiglio di Stato, parere 2836/2014), quale «ufficio periferico del ministero dell’Interno nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione» (articolo 17 della legge 689/1981).

 

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