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Indennità di malattia, la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa

Comporto, il datore è vincolato dalla data indicata nel licenziamento

Indennità di malattia, la falsa attestazione all’INPS per crisi di liquidità non integra il reato di truffa:

La Sezione Penale del Tribunale di Campobasso, con la sentenza 273 del 2017, ha precisato che “non commette il reato di truffa il datore di lavoro che attesti falsamente nei moduli Emens di aver erogato al lavoratore l’ indennità di malattia, in realtà mai avvenuta, senza voler conseguire un vantaggio patrimoniale ai danni dell’INPS. Difatti, il delitto di cui all’articolo 640 c.p. non è configurabile se il soggetto agisce senza l’intenzione di trarre profitto dalla sua condotta”. Questo quanto deciso dal Tribunale di Campobasso con la sentenza 273/2017 che ha assolto un datore di lavoro che, a causa di una “oggettiva crisi di liquidità dell’impresa da lui diretta non aveva provveduto tempestivamente al pagamento”.

Distacco transnazionale, chiarimenti su paghe e contributi

Distacco transnazionale, chiarimenti su paghe e contributi: 

Il distacco transnazionale genera spesso controversie soprattutto per quanto riguarda la retribuzione e la relativa contribuzione. Grazie però all’accordo raggiunto dai ministri del lavoro dell’Unione Europea verrà verosimilmente modificata la direttiva comunitaria 96/71/Ce che regola la materia.

Opportunità di lavoro della settimana presso le principali aziende del web e non solo

Opportunità di lavoro della settimana presso le principali aziende del web e non solo

Opportunità di lavoro della settimana presso le principali aziende del web e non solo: 

Come di consueto vi rendiamo note le più interessanti opportunità di lavoro disponibili presso le principali aziende italiane ma anche all’estero, che questa settimana provengono dai giganti del web e dall’e-commerce.

Rei – Reddito d’inclusione, informazioni su presentazione e istruttoria domande

Rei – Reddito d’inclusione, informazioni su presentazione e istruttoria domande

Rei – Reddito d’inclusione, informazioni su presentazione e istruttoria domande: 

L’INPS, con il Messaggio 4811 del 2017, ha fornito istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda e alla verifica dei requisiti di accesso al Rei – Reddito d’inclusione nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà.

Lavoratori agricoli, rilevazione delle retribuzioni medie provinciali

Lavoratori agricoli, rilevazione delle retribuzioni medie provinciali

Lavoratori agricoli, rilevazione delle retribuzioni medie provinciali: 

L’INPS, con la Circolare 179 del 2017 relativa ai lavoratori agricoli e alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali, ha illustrato le direttive operative e le note esplicativa per la compilazione dei relativi modelli.

Trasferimento ritorsivo, spetta al lavoratore licenziato l’onere della prova

Trasferimento ritorsivo, spetta al lavoratore licenziato l’onere della prova

Trasferimento ritorsivo, spetta al lavoratore licenziato l’onere della prova: 

Incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare che il trasferimento, che ha portato al licenziamento per il rifiuto del dipendente di spostarsi, è ritorsivo. Mentre il datore deve provare la giusta causa.

Questa il principio sancito dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 28791 del 2017. (Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 1.12.2017, di P. Maciocchi).

Licenziamento per giusta causa, legittimo se il funzionario rivela dati sensibili e terzi

Licenziamento per giusta causa, falsità delle firme e ratifica

Licenziamento per giusta causa, legittimo se il funzionario rivela dati sensibili e terzi:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 28796 del 2017, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che ha rivelato a terzi estranei al datore di lavoro dati sensibili su procedimenti di accertamento in corso.

Ma vediamo nel dettaglio la decisione della Corte Suprema, con l’articolo pubblicato oggi (1.12.2017) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: A. A. Moramarco; Titolo: “Licenziamento per il funzionario del Fisco che rivela a terzi dati sensibili”) che di seguito riportiamo.

È legittimo il licenziamento disposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un suo dipendente che riferisca a persone estranee all’Amministrazione dati “sensibili” relativi a procedimenti di accertamento in corso. La sanzione è da ritenersi proporzionata alla gravità della condotta e il riferimento alla sensibilità dei dati divulgati deve intendersi attinente alla garanzia dell’efficienza e dell’imparzialità dell’azione di controllo propria dell’Agenzia delle entrate. Questo è quanto si desume dalla sentenza 28796 della Sezione lavoro della Cassazione, depositata il 30 novembre.

La vicenda – La controversia trae origine dall’impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un suo funzionario, accusato di aver comunicato a terzi dati relativi ad accertamenti in corso e di aver leso in tal modo l’immagine e l’interesse della stessa Amministrazione fiscale. In particolare, il dipendente era incolpato di aver acceduto abusivamente al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria per ragioni diverse da quelle di servizio e di aver acquisito da colleghi informazioni e notizie relative a pratiche non di sua competenza, per poi rivelare il contenuto a terzi soggetti. Diverse erano le norme violate dal funzionario: l’articolo 65 comma 3 lettere ) b, c) e l) del Ccnl Agenzie Fiscali, nonché l’articolo 11 comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il licenziamento veniva confermato dai giudici di merito, i quali ritenevano la sanzione espulsiva «proporzionata ai fatti contestati ed accertati», nonché la condotta grave e «idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario» in ragione della «natura sensibile dei dati divulgati». Il funzionario non accettava, però, la sanzione e ricorreva in Cassazione sostenendo l’illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti per difetto di “proporzionalità” rispetto alla condotta contestata e per la natura non “sensibile” dei dati in questione.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata – Anche i giudici di legittimità, tuttavia, confermano il licenziamento e confutano le tesi prospettate dal ricorrente. In primo luogo, quanto al tema della “proporzionalità”, il collegio sottolinea come «deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsiasi automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari», dovendo sempre esserci una certa relazione tra la gravità dei fatti commessi e il provvedimento disciplinare adottato e potendo il giudice sempre annullare la sanzione ritenuta eccessiva. Ciò posto, prosegue la Corte, nel caso di specie, i giudici di merito hanno effettuato un’operazione valutativa, in riferimento agli aspetti concreti della vicenda, alle mansioni svolte dal funzionario e al nocumento arrecato dalla condotta, pienamente condivisibile. In sostanza, alla luce delle norme violate, la sanzione del licenziamento appare proporzionata alla gravità dei fatti commessi.

La sensibilità dei dati diffusi – Quanto al profilo della “sensibilità” dei dati divulgati, invece, la Cassazione afferma che il ricorrente ha errato nell’interpretare la natura sensibile dei dati alla stregua del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003), secondo cui per dati sensibili si intendono quei dati relativi all’origine razziale, etnica, alle convinzioni religiose, alle opinioni politiche o relativi allo stato di salute o orientamento sessuale. È «sin troppo evidente», chiosa la Corte, «che la qualificazione come “sensibili” dei dati abusivamente acquisiti e illecitamente comunicati» a terzi sia da riferire al fatto che si tratta di «informazioni e dati destinati a rimanere riservati a garanzia delle efficienza e dell’imparzialità» dell’Agenzia delle Entrate.

Apprendisti, la formazione di base non necessaria se vi è già esperienza pregressa

Tirocini, prime indicazioni INL sulle nuove linee guida

Apprendisti, la formazione di base non necessaria se vi è già esperienza pregressa:

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 5 del 2017, ha risposto ad un quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro circa la formazione di base e trasversale degli apprendisti e ha precisato che la essa non è necessaria laddove vi siano pregresse esperienze lavorative.

A commentare le puntualizzazioni del Ministero al riguardo è anche l’articolo pubblicato oggi (1.12.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Cannioto e G. Maccarone; Titolo: “Apprendisti, formazione di base solo se necessaria”) che di seguito riportiamo.

La formazione di base e trasversale, prevista per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria quando i lavoratori, in ragione di pregresse esperienze lavorative, hanno già acquisito le nozioni di base. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella risposta a interpello 5/2017.
Il consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto chiarimenti circa l’obbligatorietà per il datore di lavoro di realizzare la formazione trasversale e di base, con riferimento all’assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori (con più di 29 anni) percettori dell’indennità di mobilità ovvero beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Le linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante hanno specificato che tale tipo di formazione deve riguardare una serie di competenze di carattere generale. Si tratta di conoscenze riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi primari della professione. Il ministero ha specificato che la formazione di base è ridondante per coloro che hanno già acquisito tali nozioni in ragione di pregresse esperienze lavorative. La posizione ministeriale si estende anche ad altre tipologie di lavoratori, comunque assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Ricordiamo che nel contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro ha la responsabilità della formazione di mestiere. Quest’ultima deve essere integrata, in funzione delle risorse stanziate allo scopo da Regioni e Province autonome, dall’offerta formativa pubblica riguardante le conoscenze trasversali. La legge stabilisce anche che questa formazione debba svolgersi per 120 ore, spalmabili in un triennio. In alcuni casi, come per esempio in Lombardia, si prevede una riduzione della durata a 80 ore per i diplomati e a 40 ore per i laureati.

Ferie, ogni Stato deve impedire il mancato pagamento dei periodi di riposo

Ferie, ogni Stato deve impedire il mancato pagamento dei periodi di riposo: 

La Corte di Giustizia Europea, con una interessante decisione, è intervenuta sul diritto alle ferie, “sia quelle godute che quelle accumulate ma non fruite”, precisando che il datore di lavoro non può comprimere tale diritto. Pertanto le leggi di ciascun Stato membro devono far in modo di impedire “il mancato pagamento dei periodi di riposo o l’estinzione dei periodi accumulati per motivi indipendenti dal lavoratore” (C214 del 2017).

Disoccupazione involontaria lavoratori agricoli, la parola alla Corte Costituzionale

Esonero contributivo imprese agrituristiche, apistiche, ecc., istruzioni INPS

Disoccupazione involontaria lavoratori agricoli, la parola alla Corte Costituzionale:

La Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla legittimità costituzionale delle norme sul sistema di tutela contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, dopo che la Cassazione, con Ordinanza 28110 del 2017, aveva dichiarato non manifestamente infondata a questione di costituzionalità della L.n. 264/1949 e della L.n. 247/2007 nella parte in cui viene esclusa la tutela contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato con un licenziamento avvenuto verso la fine dell’anno.

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