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Apprendistato professionalizzante, le nuove istruzioni INPS: 

A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico dell’apprendistato (disposta con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e delle norme in materia di mobilità (legge 28 giugno 2012, n. 92), con il Messaggio n. 2243 del 2017 l’INPS fornisce le indicazioni per favorire l’applicazione omogenea del regime contributivo nei casi di assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015.

Il messaggio n. 2243/2017 introduce, inoltre, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi  UNIEMENS da parte delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all’INPS.

Come ampiamente illustrato dall’INPS con la circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’art. 7, comma 4, dell’abrogato d.lgs. n. 167/2011 prevedeva che “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”, fruendo del “regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”, con esclusione dell’estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Gli unici profili di novità rispetto alla predetta disciplina recati dal d.lgs. n. 81/2015 con l’art. 47, commi 4 e 7, riguardano:

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  1. l’utilizzo della sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni in discorso. Nella previgente disciplina potevano essere utilizzate, per le assunzioni di lavoratori in mobilità, tutte le tre forme di apprendistato previste dalla legge;
  2. la legificazione della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull’apprendistato. Peraltro, nel contesto della previgente disciplina del d.lgs. n. 167/2011, detta prospettiva di applicazione della norma era stata già fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il riscontro a interpello n. 21 del 1° agosto 2012, di cui si è dato conto con la citata circolare n. 128/2012 (par. 4).

Si rinvia per il resto delle informazioni sul regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante al testo integrale del Messaggio n. 2243 del 2017 e ai suoi allegati (All. 1 e All. 2) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

 

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