È stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.2.2021 il Decreto 27 gennaio 2021, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quello dello Sviluppo Economico ha istituito per il settore aereo un Fondo per la compensazione dei danni subiti a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
Protezione lavoratori contro agenti cancerogeni, modifica al D.Lgs. 81/08
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, con D.I. 11.02.2021, in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha recepito la direttiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 e che modifica la direttiva ce 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia.
La rielaborazione delle misure di sicurezza da parte dei datori di lavoro si è resa necessaria poiché risultano aumentati i fattori di rischio derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’esecuzione di alcuni lavori particolari.
Modifica sostanziale è rappresentata, in particolare, dalla sostituzione dell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/08 a seguito del quale sono state inserite ulteriori 18 sostanze pericolose rispetto alle precedenti 8 già a suo tempo integrate con la direttiva Ue 2019/983.
Con il suddetto D.I. 11.2.2021, sono state modificati – come si è detto – gli allegati XLI e XLII al D.Lgs. n. 81 del 2008 e data attuazione, come si è detto, alla direttiva UE 2019/130 e alla direttiva (UE) 2019/983.
Infatti, al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva UE 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.1.2019 e dalla direttiva UE 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.6.2019, gli allegati CLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del D.I. 11.2.2021.
Nell’allegato XLII al D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato I sono elencate le sostanze, miscele e processi, come ad esempio la produzione di auramina con il metodo Michler, i lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate, i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone, processo gli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico, ecc.
Invece nell’Allegato XLIII al D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato II, sono specificati in una tabella i valori limite di esposizione professionale come ad esempio le polveri di legno, i composti di cromo IV definiti cancerogeni, le fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene, la polvere di silice cristallina respirabile, il benzene, il cloruro di vinile monomero, l’ossido di etilene, ecc.
A tale stregua, dunque, il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione, il medico competente e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza sarà tenuto ad adeguare le misure di sicurezza al nuovo quadro normativo ed aggiornare altresì il documento di valutazione dei rischi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti all’obbligo di aggiornamento sono: l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di accertata violazione all’articolo 236, comma 5, ovvero con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro, in caso di violazione all’articolo 29 del testo unico.
(Fonte: Ministero del Lavoro)
Assicurazione obbligatoria, sospensione versamenti per federazioni sportive
L’INAIL, con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021, ha fornito istruzioni circa la sospensione dei versamenti dei premi dell’ assicurazione obbligatoria relativi alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 tuttora in corso.
Assicurazione contro gli infortuni domestici, le ultime novità INAIL
L’INAIL, con la circolare n. 6 del 11 febbraio 2021, ha fornito informazioni in merito alla assicurazione contro gli infortuni domestici.
Buoni pasto e smart working, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime agevolato dei buoni pasto è applicabile anche ai lavoratori in smart working durante il periodo emergenziale.
Fermo Pesca 2020 obbligatorio e non obbligatorio, indennità giornaliera
Il Ministero del Lavoro, il MEF e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto Interministeriale 3 febbraio 2021, in esecuzione della L.n. 160/2019, hanno disposto che, per l’anno 2020, per il Fermo Pesca obbligatorio e per il Fermo Pesca non obbligatorio, sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Sanzione per lavoro irregolare, si applica la sospensione feriale
Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 2145 del 2021, hanno confermato un importante principio secondo il quale ai procedimenti in opposizione a sanzione amministrativa irrogata per lavoro irregolare si applica la sospensione feriale dei termini processuali, ex art. 3 della L.n. 742 del 1969. E la motivazione di tale decisione va ricercata nel fatto che le opposizioni a sanzione amministrativa non rientrano nella disciplina di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, per la quale – come è noto agli addetti ai lavori – è esclusa la sospensione feriale. Ai fini della tempestività e dunque regolarità della impugnazione avverso la sentenza resa in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni relative ai rapporti di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini (1-30 agosto).
I fatti di causa
La questione riguardava la dichiarazione di inammissibilità di un appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Asti che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante contro l’ordinanza – ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo per il pagamento di Euro 9.054,00, a titolo di sanzione per violazioni amministrative concernenti l’impiego non regolarizzato di alcune lavoratrici presso una vigna di proprietà del datore di lavoro (appellante).
La Corte di Appello di Torino dichiarava l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che questo era tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., perché depositato oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Ad avviso della Corte di Appello la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, secondo quanto dispone l’art. 1 della L.n. 742/1969, come novellato dall’art. 16, comma 2, D.L. 12.9.2014, convertito dalla L.n. 162/2014, non si poteva applicare al caso di specie, poiché la controversia, oltre che essere pacificamente assoggettata al rito del lavoro, rientrava nella nozione di causa di lavoro ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c., espressamente esclusa quindi dall’ambito applicativo dell’art. 1 della legge citata.
Invece per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello è stata presa “in consapevole dissenso” dall’orientamento (consolidato) espresso dalle medesime Sezioni Unite con la decisione n. 63/200 (oltre che n. 10258/01; 15376/04, ecc.) e fatto proprio anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 56 del 24.9.2008), secondo cui “il rito del lavoro era stato previsto dal legislatore unicamente per le controversie di cui all’art. 35 L.n. 689/1981, comma 4, ossia per quelle controversie aventi ad oggetto violazioni consistenti nella – o da cui deriva la – omissione totale o parziale del versamento dei contributi (commi 2 e 3); per le altre violazioni, non eziologicamente legate ad omissioni contributive (comma 7), alle quali si applicava lo speciale rito di cui agli artt. 22 e 23 della L.n 689/1981, il relativo giudizio di opposizione – non costituendo causa di lavoro – non soggiaceva alla disciplina dell’art. 3 della L.n. 742/1969”.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite:
La questione, come sopra, sottoposta alle Sezioni Unite è stata dunque risolta nei seguenti termini: “Nel regime introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione a ordinanza-ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della L.n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell’impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione.”.
Diritto allo smart working e compatibilità delle mansioni
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 5961 ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working a causa delle sue condizioni di salute ed anche per assistere la madre ultraottantenne portatrice di handicap e ridurre così il rischio per quest’ultima di contrarre il covid-19. La richiesta di essere messa in smart working era infatti stata rifiutata dalla società datrice di lavoro e per tale motivo la lavoratrice aveva proposto un ricorso d’urgenza al Tribunale del Lavoro per la tutela dei suoi diritti.
Vaccinazione covid e rapporto di lavoro, potrebbe diventare obbligatoria?
È iniziata da poco nel nostro Paese la vaccinazione anti – covid-19 per i lavoratori del settore sanitario e ben presto proseguirà con ordine anche per altre categorie di persone. Ma la domanda che ci si pone con sempre maggiore frequenza è quella che riguarda la possibilità che tale vaccinazione sia resa obbligatoria per tutti. Ovviamente tale aspetto è maggiormente sentito nell’ambito dei rapporti di lavoro, proprio per gli obblighi di legge in capo ai datori di lavoro che sono tenuti a tutelare e garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.













