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L’INAIL, con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021, ha fornito istruzioni circa la sospensione dei versamenti dei premi dell’ assicurazione obbligatoria relativi alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19 tuttora in corso.

Ecco di seguito il testo della circolare 7/2021.

PREMESSA

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’articolo 1, comma 36 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

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Il successivo comma 37 stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1 e del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 , si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata (allegato 1).

A. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI E AI VERSAMENTI DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce che possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ai fini dell’applicazione della sospensione in discorso, tali soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri succeduti in materia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.

I decreti richiamati, infatti, consentono lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame: 1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2021.

Pertanto:

1. la dichiarazione delle retribuzioni 2020 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online –Autoliquidazione dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021;

2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione deve essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online –Denunce dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021.

 I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021.

Come riportato in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Tenuto conto che il 30 maggio 2021 cade di domenica, i versamenti in scadenza in tale data sono tempestivi se effettuati entro 31 maggio 2021.

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il 16 del mese.

Si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione stabilita dall’articolo 1, comma 36 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 31 maggio 2021.

 La sospensione non si applica ai versamenti delle rate in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli e i versamenti regolarmente ai sensi degli articoli 28, comma 4, primo periodo e 44, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e dell’articolo 23, comma 3, del decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020 devono essere presentate entro il 1° marzo 2021, con modalità telematica.

Il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2021.

B. COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

Coloro che applicano la sospensione in discorso devono presentare apposita comunicazione, entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile in www.inail.it fino al 1° marzo 2021.

 Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica).

I beneficiari devono altresì dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando quale è la competizione sportiva a cui prendono parte.

Nella comunicazione deve essere inoltre indicata la modalità di versamento dei premi sospesi.

C. ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI PREMI

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:

– 999245 per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021;

– 999246 per il versamento in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate successive entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione delle rate di dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il giorno 16 di detti mesi.

(Fonte: INAIL)

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