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Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, con D.I. 11.02.2021, in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha recepito la direttiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 e che modifica la direttiva ce 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia.

La rielaborazione delle misure di sicurezza da parte dei datori di lavoro si è resa necessaria poiché risultano aumentati i fattori di rischio derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l’esecuzione di alcuni lavori particolari.

Modifica sostanziale è rappresentata, in particolare, dalla sostituzione dell’allegato XLIII  del D.Lgs. 81/08 a seguito del quale sono state inserite ulteriori 18 sostanze pericolose rispetto alle precedenti 8 già a suo tempo integrate con la direttiva Ue 2019/983.

Con il suddetto D.I. 11.2.2021, sono state modificati – come si è detto – gli allegati XLI e XLII al D.Lgs. n. 81 del 2008 e data attuazione, come si è detto, alla direttiva UE 2019/130 e alla direttiva (UE) 2019/983.

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Infatti, al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva UE 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.1.2019 e dalla direttiva UE 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.6.2019, gli allegati CLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del D.I. 11.2.2021.

Nell’allegato XLII al D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato I sono elencate le sostanze, miscele e processi, come ad esempio la produzione di auramina con il metodo Michler, i lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate, i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone, processo gli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico, ecc.

Invece nell’Allegato XLIII al D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato II, sono specificati in una tabella i valori limite di esposizione professionale come ad esempio le polveri di legno, i composti di cromo IV definiti cancerogeni, le fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene, la polvere di silice cristallina respirabile, il benzene, il cloruro di vinile monomero, l’ossido di etilene, ecc.

A tale stregua, dunque, il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione, il medico competente e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza sarà tenuto ad adeguare le misure di sicurezza al nuovo quadro normativo ed aggiornare altresì il  documento di valutazione dei rischi entro il  termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti all’obbligo di aggiornamento sono: l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di accertata violazione all’articolo 236, comma 5, ovvero con l’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro, in caso di violazione all’articolo 29 del testo unico.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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