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Il Ministero del Lavoro, il MEF e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto Interministeriale 3 febbraio 2021, in esecuzione della L.n. 160/2019, hanno disposto che, per l’anno 2020, per il Fermo Pesca obbligatorio e per il Fermo Pesca non obbligatorio, sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

A partire dal giorno 8 febbraio 2020, le imprese interessate a ricevere l’indennità, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto, dovranno presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. La procedura di inoltro e i relativi allegati con apposite istruzioni sono disponibili nella pagina web del Ministero del Lavoro dedicata al Fermo Pesca.

Nel caso in cui le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

Il Decreto interministeriale 3 febbraio 2021 è in corso di registrazione presso gli Organi competenti.

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Come si legge nel comunicato del Ministero del Lavoro, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla fruizione dell’indennità in oggetto, fermo restando il termine improrogabile del 28 febbraio 2021 per l’inoltro dell’istanza (art. 4, comma 1, del Decreto Interministeriale  repertorio n. 1 del 3 febbraio 2021), è possibile inviare la sola “scheda 9” entro la data del 31 marzo 2021, laddove risultasse ancora sprovvista del visto dell’Autorità Marittima competente.

Il Ministero ha poi ribadito quanto già previsto dall’articolo 4, comma 6, del Decreto Interministeriale n.1 del 3 febbraio 2021, in tema di improcedibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità Marittima.

Per effetto di quanto comunicato sopra, il termine entro il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – trasmetterà il provvedimento di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – è spostato dalla data del 30 giugno 2021 a quella del 31 luglio 2021.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal Decreto Interministeriale repertorio n. 1 del 3 febbraio 2021.

Gli interessati dovranno monitorare la casella email fornita in sede di inoltro dell’istanza, sulla quale verranno notificate eventuali comunicazioni da parte del Ministero.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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