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Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 2145 del 2021, hanno confermato un importante principio secondo il quale ai procedimenti in opposizione a sanzione amministrativa irrogata per lavoro irregolare si applica la sospensione feriale dei termini processuali, ex art. 3 della L.n. 742 del 1969. E la motivazione di tale decisione va ricercata nel fatto che le opposizioni a sanzione amministrativa non rientrano nella disciplina di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, per la quale – come è noto agli addetti ai lavori – è esclusa la sospensione feriale. Ai fini della tempestività e dunque regolarità della impugnazione avverso la sentenza resa in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni relative ai rapporti di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini (1-30 agosto).

I fatti di causa

La questione riguardava la dichiarazione di inammissibilità di un appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Asti che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante contro l’ordinanza – ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo per il pagamento di Euro 9.054,00, a titolo di sanzione per violazioni amministrative concernenti l’impiego non regolarizzato di alcune lavoratrici presso una vigna di proprietà del datore di lavoro (appellante).

La Corte di Appello di Torino dichiarava l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che questo era tardivo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., perché depositato oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Ad avviso della Corte di Appello la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, secondo quanto dispone l’art. 1 della L.n. 742/1969, come novellato dall’art. 16, comma 2, D.L. 12.9.2014, convertito dalla L.n. 162/2014, non si poteva applicare al caso di specie, poiché la controversia, oltre che essere pacificamente assoggettata al rito del lavoro, rientrava nella nozione di causa di lavoro ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c., espressamente esclusa quindi dall’ambito applicativo dell’art. 1 della legge citata.

Invece per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la decisione della Corte d’Appello è stata presa “in consapevole dissenso” dall’orientamento (consolidato) espresso dalle medesime Sezioni Unite con la decisione n. 63/200 (oltre che n. 10258/01; 15376/04, ecc.) e fatto proprio anche dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 56 del 24.9.2008), secondo cui “il rito del lavoro era stato previsto dal legislatore unicamente per le controversie di cui all’art. 35 L.n. 689/1981, comma 4, ossia per quelle controversie aventi ad oggetto violazioni consistenti nella – o da cui deriva la – omissione totale o parziale del versamento dei contributi (commi 2 e 3); per le altre violazioni, non eziologicamente legate ad omissioni contributive (comma 7), alle quali si applicava lo speciale rito di cui agli artt. 22 e 23 della L.n 689/1981, il relativo giudizio di opposizione – non costituendo causa di lavoro – non soggiaceva alla disciplina dell’art. 3 della L.n. 742/1969”.

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Il principio espresso dalle Sezioni Unite:

La questione, come sopra, sottoposta alle Sezioni Unite è stata dunque risolta nei seguenti termini: “Nel regime introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione a ordinanza-ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della L.n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle  indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell’impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione.”.

 

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