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L’INPS, con il Messaggio n. 3871 del 23.10.2020, ha fornito istruzioni sul conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro ai lavoratori in quarantena in attuazione dell’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

  1. Premessa

Attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”. Indicazioni operative

Con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si precisa che le seguenti istruzioni operative sono riferite alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto.

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  1. Quadro normativo

Come già chiarito con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della c.d. quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, come già anticipato, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3 dell’articolo 26).

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Il comma 2 dell’articolo 26 dispone invece, come illustrato sempre nel citato messaggio n. 2584/2020, una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.

In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.

Infine, il comma 6 dell’articolo 26 precisa che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

Gli uffici territoriali dell’Istituto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, stanno provvedendo, come di consueto, all’accertamento del diritto dei lavoratori e, in particolare, al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili”.

Le certificazioni prodotte, considerate accoglibili a seguito della validazione medico legale della Struttura territoriale Inps competente e degli ulteriori eventuali approfondimenti istruttori, andranno ad alimentare apposite tabelle di scambio con le quali saranno fornite informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.

Ciò posto, i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena” – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’Inps con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.

Si rinvia per il resto delle informazioni sul conguaglio somme anticipate dai datori di lavoro in favore dei lavoratori, al testo integrale del Messaggio n. 3871 del 23.10.2020 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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