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Il Ministero del Lavoro ha comunicato che è stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura di utilizzo del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

La finalità che si prefigge il Fondo Nuove Competenze è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le aziende e i datori di lavoro possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Il Fondo Nuove Competenze è inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni di euro e sarà incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.

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Potranno avvalersi del Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiamo stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Gli accordi collettivi di cui all’articolo 88, comma 1, cit. devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere in 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.

Per accedere al Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro che hanno stipulato l’apposito accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro possono presentare l’istanza di contributo nei confronti dell’ANPAL che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che definirà i termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.

All’istanza devono essere allegati l’intesa stipulata e il progetto per lo sviluppo delle competenze.

L’erogazione del contributo avverrà con cadenza trimestrale per il tramite di INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL.

Per tutte le altre informazioni sul Fondo Nuove Competenze consultare il testo integrale del Decreto disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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