La paritá di genere nei consigli di amministrazione: l'attuazione della Direttiva UE 2022/2041 e la responsabilità della
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La parità di genere nei consigli di amministrazione: quadro europeo e sfide per l’ordinamento italiano

Il tema della parità di genere nei consigli di amministrazione ha assunto, negli ultimi anni, una rilevanza giuridica e istituzionale senza precedenti nell’ordinamento dell’Unione Europea. La Direttiva 2022/2381/UE — comunemente nota come Women on Boards Directive — rappresenta l’approdo di un lungo percorso normativo volto a correggere squilibri strutturali nella governance societaria delle grandi imprese quotate. Con la scadenza per il recepimento nazionale fissata al giugno 2026, l’Italia si trova oggi nella fase più delicata: quella in cui le disposizioni europee devono tradursi in norme interne cogenti, in meccanismi sanzionatori efficaci e, inevitabilmente, in un contenzioso giurisprudenziale chiamato a definire i confini della legittimità delle nomine nei board aziendali. Comprendere il quadro normativo vigente, le sue implicazioni pratiche e le questioni ancora aperte è oggi indispensabile per giuristi, amministratori e operatori del mercato dei capitali.

La Direttiva 2022/2381/UE: genesi, contenuto e obiettivi vincolanti

La Direttiva 2022/2381/UE è stata adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 17 ottobre 2022, al termine di un iter legislativo durato quasi un decennio. La proposta originaria della Commissione risaliva al 2012, ma era rimasta bloccata per anni a causa delle resistenze di numerosi Stati membri, restii ad accettare forme di intervento normativo nella governance interna delle società private. Il compromesso raggiunto nel 2022 ha consentito di superare quelle resistenze attraverso un testo che bilancia obiettivi ambiziosi con una certa flessibilità applicativa.

La Direttiva è entrata in vigore nell’Unione Europea nel dicembre 2024, avviando formalmente il periodo di adattamento per gli ordinamenti nazionali. Il contenuto sostanziale della norma è chiaro e vincolante: entro la fine di giugno 2026, il 40% dei posti di amministratore privi di incarichi esecutivi e il 33% di tutti i posti di amministratore nelle grandi società quotate dovranno essere occupati dal sesso sottorappresentato. Questi obiettivi quantitativi non sono raccomandazioni o target volontari: si tratta di soglie minime che gli Stati membri sono tenuti a garantire attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

La definizione di “grande società quotata” adottata dalla Direttiva segue i criteri già consolidati nel diritto societario europeo: sono interessate le società ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati che superino determinate soglie dimensionali in termini di dipendenti e fatturato. Le piccole e medie imprese quotate sono escluse dall’ambito di applicazione, sebbene gli Stati membri possano estendere volontariamente le disposizioni anche a esse.

Il meccanismo delle quote: selezione trasparente e criteri di preferenza

Uno degli aspetti più rilevanti — e più dibattuti — della Direttiva riguarda il meccanismo attraverso cui le società devono perseguire gli obiettivi di equilibrio di genere. La norma europea non impone una quota rigida di nomina automatica, ma richiede che le procedure di selezione dei candidati agli incarichi di amministratore siano condotte in modo trasparente, sulla base di criteri di valutazione comparativi, chiari e formulati in modo neutro rispetto al genere.

Il punto cruciale è il cosiddetto meccanismo di preferenza condizionata: quando due candidati risultino ugualmente qualificati, la società è tenuta a dare la precedenza al candidato appartenente al sesso sottorappresentato nel consiglio, salvo che motivi obiettivi, valutati individualmente, non giustifichino una scelta diversa. Questo approccio richiama la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di azioni positive, che ha sempre escluso automatismi assoluti pur ammettendo meccanismi di preferenza condizionata e proporzionale.

Le società sono inoltre tenute a comunicare, su richiesta di un candidato non selezionato, i criteri di qualificazione applicati nella procedura, la valutazione comparativa effettuata e, ove pertinente, le ragioni obiettive che hanno determinato la preferenza per un candidato dell’altro sesso. Questo obbligo di trasparenza costituisce il presupposto indispensabile per l’esercizio di eventuali rimedi giurisdizionali da parte dei candidati esclusi.

Lo stato del recepimento in Europa e la posizione dell’Italia

Il panorama europeo del recepimento della Direttiva 2022/2381/UE è, al momento della redazione di questo articolo, ancora in rapida evoluzione. Secondo l’analisi condotta da Ius Laboris al 26 maggio 2026, diciotto Paesi dell’Unione Europea hanno già adeguato la propria normativa locale alle prescrizioni della Direttiva, mentre sei si trovano ancora in una fase di implementazione non completata. Questo dato evidenzia come la scadenza di giugno 2026 stia operando come un potente acceleratore normativo, spingendo i legislatori nazionali a completare iter che in alcuni casi si erano protratti per anni.

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Per l’Italia, la situazione è particolarmente articolata. Il nostro ordinamento non è privo di una tradizione in materia di quote di genere nei board societari: la cosiddetta Legge Golfo-Mosca del 2011 aveva già introdotto, per le società quotate e per le società a controllo pubblico, obblighi di riequilibrio della composizione degli organi di amministrazione e controllo. Quella disciplina, tuttavia, si è rivelata insufficiente rispetto agli standard più elevati imposti dalla Direttiva europea, sia sotto il profilo delle soglie quantitative sia sotto quello delle procedure di selezione trasparente.

Al momento attuale, il percorso di adeguamento normativo italiano alla Direttiva 2022/2381/UE è ancora in corso di definizione. Non è possibile, allo stato delle fonti disponibili, descrivere con certezza il contenuto della legge di attuazione italiana, poiché il testo definitivo non risulta ancora consolidato in una fonte verificabile. Quello che è certo è che il legislatore italiano dovrà confrontarsi con una serie di questioni sistematiche di non facile soluzione, che riguardano tanto il diritto societario quanto il diritto del lavoro e il diritto processuale.

Le implicazioni per il diritto societario italiano: questioni aperte

Sul piano del diritto societario interno, il recepimento della Direttiva solleva interrogativi di notevole complessità. Il primo riguarda il rapporto tra le nuove prescrizioni europee e le norme del codice civile che disciplinano la composizione e la nomina degli organi sociali. Le disposizioni codicistiche in materia di assemblea dei soci e di delibere di nomina degli amministratori sono strutturate attorno al principio di autonomia privata e di libertà di voto: qualsiasi limitazione a tale autonomia deve essere introdotta con cautela e con adeguata base normativa, per evitare conflitti con principi fondamentali dell’ordinamento.

Il secondo interrogativo riguarda le conseguenze giuridiche del mancato rispetto degli obiettivi di equilibrio di genere. In particolare, ci si chiede se una delibera assembleare che nomini un consiglio di amministrazione non conforme alle soglie previste dalla Direttiva possa essere impugnata, e su quali basi. Le opzioni sul tavolo sono diverse: dalla nullità della delibera, alla sua annullabilità, fino a forme di responsabilità amministrativa della società senza incidere sulla validità della nomina. La scelta tra questi rimedi non è neutrale: essa determina il grado di effettività della tutela e il livello di certezza del diritto per le società che operano sui mercati regolamentati.

Un terzo profilo riguarda il coordinamento con la disciplina antidiscriminatoria. I candidati esclusi da procedure di nomina ritenute non conformi agli obblighi di trasparenza e di preferenza condizionata potrebbero azionare rimedi giurisdizionali fondati non solo sul diritto societario, ma anche sulle disposizioni del codice delle pari opportunità e sulle norme europee in materia di parità di trattamento. La pluralità di basi giuridiche disponibili rende il quadro processuale potenzialmente complesso e richiede un’attenta valutazione caso per caso.

Giurisprudenza e contenzioso sulle nomine: tendenze in formazione

L’entrata in vigore della Direttiva e l’approssimarsi della scadenza per il recepimento nazionale hanno già generato, in diversi Paesi europei, un dibattito giurisprudenziale sulla legittimità delle nomine nei consigli di amministrazione di società quotate. In Italia, sebbene non sia possibile citare in questa sede sentenze specifiche verificate, è ragionevole attendersi che i tribunali civili siano chiamati a pronunciarsi su ricorsi che mettono in discussione la correttezza delle procedure di selezione adottate dalle società.

I profili più frequentemente oggetto di contestazione, sulla base delle tendenze già emerse in altri ordinamenti europei, riguardano: la mancanza di criteri di valutazione predeterminati e resi noti ai candidati; l’assenza di documentazione che attesti la comparazione tra candidati; la mancata applicazione del meccanismo di preferenza condizionata in presenza di candidati ugualmente qualificati; e la violazione degli obblighi di comunicazione verso i candidati non selezionati.

Sul piano processuale, la questione della legittimazione attiva dei candidati esclusi è centrale. In alcuni ordinamenti, la Direttiva è stata interpretata nel senso di attribuire ai candidati un diritto soggettivo azionabile in giudizio, con conseguente onere della prova a carico della società di dimostrare la correttezza della procedura seguita. Questo schema probatorio, ispirato al modello antidiscriminatorio, rovescia la regola ordinaria e impone alle società di documentare accuratamente ogni fase del processo di selezione.

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Il ruolo delle autorità di vigilanza e il sistema sanzionatorio

La Direttiva 2022/2381/UE attribuisce un ruolo centrale alle autorità nazionali competenti, cui spetta il compito di monitorare il rispetto degli obblighi da parte delle società quotate e di irrogare le sanzioni previste in caso di inadempimento. Il testo europeo non impone un sistema sanzionatorio uniforme, ma richiede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

In Italia, il ruolo di autorità di vigilanza sui mercati regolamentati è tradizionalmente svolto dalla CONSOB, che già monitora la composizione degli organi di amministrazione delle società quotate nell’ambito delle proprie funzioni di supervisione sulla corporate governance. L’adeguamento alla Direttiva potrebbe comportare un ampliamento dei poteri di indagine e di intervento della CONSOB, nonché l’introduzione di nuove forme di disclosure obbligatoria sulla composizione di genere dei board e sulle procedure di selezione adottate. Tuttavia, i dettagli specifici di questo sistema — le sanzioni applicabili, le procedure di accertamento, le soglie di rilevanza — dipenderanno dal contenuto della legge di attuazione italiana, che al momento non è ancora definitivamente consolidata in fonti verificabili.

Quello che è certo è che la pressione combinata della vigilanza pubblica e del contenzioso privato costituirà il principale meccanismo di enforcement della nuova disciplina. Le società che non adegueranno tempestivamente la propria governance rischiano di trovarsi esposte su entrambi i fronti: da un lato, le sanzioni irrogate dall’autorità di vigilanza; dall’altro, i ricorsi giurisdizionali promossi dai candidati esclusi o dagli azionisti che ritengano pregiudicati i propri diritti.

Prospettive per le società: adeguamento proattivo e buone pratiche

Di fronte a questo quadro normativo in rapida evoluzione, le società quotate non possono permettersi un atteggiamento attendista. L’adeguamento proattivo non è solo una scelta di compliance, ma una strategia di gestione del rischio legale e reputazionale. Esistono alcune buone pratiche che le società possono adottare fin d’ora, indipendentemente dal completamento del recepimento nazionale, per allinearsi allo spirito e alla lettera della Direttiva.

  • Revisione delle procedure di nomina: le società dovrebbero formalizzare in documenti scritti i criteri di qualificazione richiesti per i candidati agli incarichi di amministratore, assicurando che tali criteri siano neutri rispetto al genere e applicati in modo coerente.
  • Piani di successione e pipeline di talenti: identificare e sviluppare candidati qualificati appartenenti al sesso sottorappresentato richiede tempo; le società che non hanno ancora avviato questo processo rischiano di trovarsi impreparate alla scadenza del 2026.
  • Documentazione delle procedure: ogni fase del processo di selezione dovrebbe essere documentata in modo da consentire, in caso di contestazione, la dimostrazione della correttezza della procedura seguita.
  • Aggiornamento dello statuto sociale: alcune società potrebbero valutare l’opportunità di anticipare, già in sede statutaria, meccanismi di equilibrio di genere nella composizione del consiglio, rafforzando così la propria posizione in caso di contenzioso.
  • Formazione degli organi di governance: amministratori e sindaci dovrebbero essere adeguatamente informati sui nuovi obblighi normativi e sulle implicazioni pratiche della Direttiva.

Per un approfondimento sul quadro normativo europeo e sulle modalità di recepimento nei diversi ordinamenti nazionali, si rinvia alle analisi disponibili su 4C Legal e su Toffoletto De Luca Tamajo, che offrono una panoramica aggiornata dello stato di implementazione nei Paesi membri.

La dimensione culturale e strutturale del cambiamento

Sarebbe riduttivo leggere la Direttiva 2022/2381/UE esclusivamente come un insieme di obblighi formali da soddisfare. La norma europea si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra governance societaria, efficienza economica e giustizia sociale. Una vasta letteratura accademica e professionale documenta come la diversità di genere nei board aziendali sia associata a migliori processi decisionali, a una maggiore attenzione ai rischi a lungo termine e a una più solida reputazione istituzionale delle imprese.

Questa prospettiva non elimina le tensioni che la normativa sulle quote genera nell’ordinamento: tensioni tra autonomia privata e intervento pubblico, tra selezione per merito e correzione delle asimmetrie strutturali, tra certezza del diritto e flessibilità applicativa. Ma suggerisce che il dibattito giuridico sulla parità di genere nei consigli di amministrazione non può essere ridotto a una questione di tecnica normativa: esso chiama in causa valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale europeo e italiano, a partire dal principio di uguaglianza sostanziale.

Il percorso verso una governance societaria più equilibrata è, in definitiva, un percorso che richiede interventi su più livelli: normativo, organizzativo e culturale. La Direttiva 2022/2381/UE fornisce la cornice giuridica; spetta alle istituzioni, alle società e agli operatori del diritto tradurla in una realtà concreta e duratura.

Conclusioni

La Direttiva 2022/2381/UE sulla parità di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate rappresenta uno dei più significativi interventi normativi europei in materia di corporate governance degli ultimi anni. Con la scadenza per il recepimento nazionale fissata al giugno 2026, l’ordinamento italiano si trova in una fase cruciale, in cui le scelte legislative che verranno compiute nelle prossime settimane determineranno il livello di effettività della tutela garantita ai candidati appartenenti al sesso sottorappresentato e il grado di responsabilità delle società inadempienti. Le questioni aperte — dal coordinamento con le norme codicistiche in materia di organi sociali, al sistema sanzionatorio, fino ai rimedi giurisdizionali disponibili — richiedono soluzioni sistematicamente coerenti e attente alla specificità dell’ordinamento italiano. Per i professionisti del diritto, per gli amministratori di società quotate e per i consulenti di governance, il momento di approfondire e anticipare queste dinamiche è adesso: attendere il completamento del recepimento senza prepararsi rischia di trasformare un’opportunità di adeguamento ordinato in un’emergenza gestita sotto la pressione del contenzioso e delle sanzioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.