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L’INPS, con il Messaggio n. 3882 del 23.10.2020, ha fornito chiarimenti circa la ripresa dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Ecco quanto si legge nel messaggio 3882/2020.

  1. Premessa

Con  Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 e Messaggio n. 3274 del 09.09.2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9,  D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, e D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77.

In particolare, il termine per la ripresa dei versamenti sospesi è stato prorogato dalle previsioni degli articoli 126 e 127 del citato decreto-legge n. 34/2020, e successive modificazioni, alla data del 16 settembre 2020.

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Tali disposizioni avevano previsto, in particolare, il versamento dell’importo sospeso in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020. Successivamente, l’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento:

il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

In merito alla presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 citato, con il Messaggio n. 3331 del 14.09.2020 è stato prorogato il termine di presentazione dal 16 settembre 2020, originariamente previsto, al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.

In relazione a tale differimento, da considerare come termine ultimo entro il quale presentare l’istanza sopra citata, con il presente messaggio si forniscono indicazioni che integrano quelle contenute nel citato Messaggio n. 3274 del 09.09.2020, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:

  • entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
  • entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
  1. Gestione Aziende con dipendenti e Gestione separata committenti

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata valgono altresì le seguenti indicazioni:

  • le denunce di variazione, volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio con l’indicazione dei suddetti codici;
  • nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini illustrati nel presente messaggio, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l’indicazione dei codici di sospensione;

le suddette denunce, così ritrasmesse, mantengono il 16 settembre 2020 come scadenza legale del pagamento.

Per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo “elimina” della sezione stessa.

  1. Aziende assuntrici di manodopera agricola

Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata si evidenzia che l’istanza per la sospensione dei contributi di cui al presente messaggio deve essere presentata esclusivamente per l’attribuzione del codice 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art 62, comma 2”.

Si ricorda che l’istanza di sospensione è disponibile nelle “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole e che il codice 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” e il codice 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” sono stati attribuiti a livello centrale.

Infine, si precisa che la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni per il versamento del rimanente 50% dei contributi sospesi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

(Fonte: INPS)

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