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È stata pubblicata sulla G.U. del 18.02.2022, la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, contenente norme in materia di proroga dello stato di emergenza e altre misure atte a limitare la diffusione del covid-19.

Vediamo insieme i punti salienti della legge di conversione del Decreto 221/2021.

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

Lo stato di emergenza nazionale, in considerazione del correlato rischio sanitario, è prorogato fino al 31 marzo 2022.

QUARANTENA SOGGETTI VACCINATI

La prima novità riguarda proprio la quarantena precauzionale dei soggetti vaccinati che non si applica più a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, dalla guarigione dal covid o dalla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti poi confermati positivi al covid-19.

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La quarantena cessa a seguito di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, anche con modalità elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.

Ai soggetti vaccinati è applicata invece l’autosorveglianza che consiste nell’obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

RIDUZIONE DURATA DEL GREEN PASS

La legge di conversione ha stabilito che la durata del green pass è ridotta da nove a sei mesi.

MONDO DEL LAVORO

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, la legge di conversione ha confermato le seguenti previsioni contenute nel D.L. n. 221/2021:

  • obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro;
  • possibilità di utilizzo dello smart working semplificato.
LAVORATORI FRAGILI:

La legge di conversione, relativamente a questa categoria di lavoratori, ha:

  • prorogato lo smart working come normale modalità di svolgimento della prestazione fino alla fine dello stato di emergenza;
  • stabilito che i periodi trascorsi in quarantena sono equiparati al ricovero ospedaliero (si rammenta che in precedenza tale possibilità era prevista solo fino al 31 dicembre 2021).

Entrambe queste possibilità si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 18 febbraio 2022, cioè fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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