La sicurezza stradale dei pedoni torna al centro dell’agenda istituzionale con la pubblicazione del piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione e alla realizzazione di interventi strutturali nelle aree urbane più esposte al rischio. Il Decreto 22 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio, definisce le regole di accesso ai fondi, i soggetti beneficiari e le tipologie di intervento ammissibili, offrendo ai comuni destinatari uno strumento operativo concreto per ridurre l’incidentalità pedonale. Comprendere i contenuti di questo provvedimento è essenziale per gli enti locali, i professionisti del settore e chiunque segua l’evoluzione della normativa in materia di mobilità urbana sicura.
Il contesto normativo: il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030
Il provvedimento si inserisce nel quadro del PNNS – Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 –, che ha individuato i pedoni quale categoria a rischio prioritario tra gli utenti della strada. I dati statistici confermano questa valutazione: rispetto alle altre categorie di utenti, i pedoni presentano una percentuale significativamente più alta di incidentalità e di decessi conseguenti a sinistri stradali. La sicurezza stradale dei pedoni rappresenta, pertanto, non soltanto un obiettivo di policy, ma un imperativo giuridico e sociale che richiede interventi strutturali e finanziamenti dedicati.
Il PNNS 2030 si allinea agli obiettivi europei di dimezzamento delle vittime della strada entro il decennio in corso, ponendo le basi per un approccio integrato che combina infrastrutture, regolamentazione del traffico e sensibilizzazione degli utenti.
Il piano di riparto delle risorse: i 13,5 milioni di euro per la sicurezza stradale dei pedoni
In considerazione dell’elevata incidentalità che colpisce i pedoni nelle grandi aree urbane, è stata destinata alla sicurezza stradale dei pedoni la somma complessiva di 13,5 milioni di euro, da ripartire tra 14 «grandi comuni» individuati sulla base dei rapporti annuali ISTAT. Questi comuni hanno registrato annualmente il 23% delle vittime per incidenti stradali e il 34% dei feriti a livello nazionale, dati che giustificano la concentrazione delle risorse nelle realtà urbane più critiche.
Il Decreto 22 dicembre 2022 precisa che la somma di 13,5 milioni di euro viene destinata al finanziamento dei programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione degli interventi stessi.
I 14 grandi comuni beneficiari
I 14 grandi comuni destinatari delle risorse da impiegare nella sicurezza stradale dei pedoni, così come individuati dal decreto sulla base dei dati ISTAT sull’incidentalità stradale, sono:
- Nord: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna
- Centro: Firenze, Roma
- Sud e Isole: Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania
La distribuzione geografica riflette la concentrazione del traffico urbano e la densità abitativa che caratterizzano queste città, fattori che amplificano il rischio per i pedoni nelle aree di maggiore interazione tra mobilità motorizzata e mobilità attiva.
Il ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sarà competente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a provvedere agli impegni di spesa a favore dei suddetti comuni. I comuni beneficiari possono avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento e alla conseguente formulazione del programma da finanziare, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dal decreto.
Gli interventi ammissibili per migliorare la sicurezza stradale dei pedoni
Il Decreto 22 dicembre 2022 individua, a titolo esemplificativo, alcune delle tipologie di intervento che i comuni possono realizzare per garantire la sicurezza stradale dei pedoni. La lista non è tassativa, lasciando agli enti locali un margine di discrezionalità tecnica nella progettazione delle soluzioni più adeguate al proprio contesto urbano:
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a) azioni di moderazione del traffico con l’implementazione di «zone 30» e «isole ambientali», con l’introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;
b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari;
c) messa in sicurezza di percorsi pedonali esistenti;
d) aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.
Queste misure riflettono un approccio sistemico alla sicurezza stradale dei pedoni, che non si limita all’adeguamento puntuale delle infrastrutture, ma mira a ridisegnare la gerarchia degli spazi urbani in favore della mobilità pedonale.
La procedura di accesso ai fondi: termini e documentazione richiesta
Per accedere alle risorse stanziate, i 14 grandi comuni devono rispettare una procedura articolata in fasi successive, con termini perentori che non ammettono deroghe.
Trasmissione del programma degli interventi
Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni devono trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma degli interventi da realizzare. Tale programma deve contenere:
a) schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento selezionato, con allegata planimetria di inquadramento nel territorio, dalle quali risulti la capacità dell’intervento di contrastare e risolvere i fattori di rischio presenti, la tipologia e il costo stimato dello stesso ed il termine presunto di ultimazione;
b) scheda dell’analisi generale e specifica dell’incidentalità riferita ai pedoni;
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c) prospetto di copertura della spesa complessiva.
Approvazione ministeriale e delibera comunale
Il Ministero approverà il programma entro trenta giorni dalla ricezione. Il comune, entro i successivi trenta giorni, procederà all’approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell’organo titolare delle funzioni di programmazione e lo comunicherà al Ministero. Questo doppio livello di approvazione garantisce sia la conformità tecnica degli interventi agli obiettivi del piano, sia la legittimità amministrativa delle scelte operate dagli enti locali.
Perché questo piano è rilevante per la sicurezza stradale dei pedoni oggi
Il piano di riparto delle risorse per la sicurezza stradale dei pedoni rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di città più sicure e inclusive. L’approccio adottato — concentrare i fondi nei comuni con la maggiore incidentalità documentata, richiedere programmi di intervento analitici e prevedere un iter di approvazione a doppio stadio — riflette una logica di responsabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Per i professionisti del diritto amministrativo e del diritto dei lavori pubblici, il decreto offre un modello procedurale di riferimento che potrebbe essere replicato in futuri provvedimenti di finanziamento settoriale.
La sfida per i comuni beneficiari è ora quella di tradurre rapidamente le risorse disponibili in interventi cantierabili, superando le inerzie burocratiche che spesso rallentano l’attuazione dei piani di sicurezza stradale. Il rispetto dei termini perentori previsti dal decreto è, in questo senso, non soltanto un obbligo formale, ma la condizione necessaria per non perdere un’opportunità di finanziamento significativa.
FAQ – Domande frequenti sulla sicurezza stradale dei pedoni e il piano di riparto
Quali comuni possono accedere ai fondi per la sicurezza stradale dei pedoni?
Possono accedere ai fondi esclusivamente i 14 grandi comuni individuati dal decreto sulla base dei dati ISTAT sull’incidentalità stradale: Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania.
Qual è l’importo totale stanziato per la sicurezza stradale dei pedoni?
Il decreto stanzia complessivamente 13,5 milioni di euro, destinati al finanziamento di programmi di intervento per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni nei 14 grandi comuni beneficiari.
Entro quando i comuni devono presentare il programma degli interventi?
I comuni devono trasmettere il programma degli interventi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Quali tipi di interventi sono finanziabili?
Il decreto prevede, a titolo esemplificativo, interventi di moderazione del traffico (zone 30, isole ambientali), realizzazione e messa in sicurezza di percorsi pedonali, attraversamenti semaforizzati e miglioramento della segnaletica. L’elenco non è tassativo, lasciando ai comuni margine per proporre soluzioni adeguate al proprio contesto.
Qual è il ruolo del PNNS 2030 in questo contesto?
Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 costituisce il quadro strategico di riferimento entro cui si inserisce il decreto. Il PNNS ha identificato i pedoni come categoria prioritaria di intervento, fornendo la base programmatica che giustifica lo stanziamento di risorse dedicate.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.


