Il Fondo di solidarietà bilaterale Telecomunicazioni: disciplina dell’assegno straordinario e regime contributivo

La Circolare INPS 101 del 23 settembre 2026 chiarisce i criteri di accesso all’assegno straordinario del fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni e la contribuzione

Fondo di solidarietà bilaterale Telecomunicazioni: assegno straordinario e contribuzione

La Circolare INPS n. 101 del 23 settembre 2026 ha introdotto importanti chiarimenti operativi sul fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni, ampliando la platea dei potenziali beneficiari dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e precisando le modalità di contribuzione a carico dei datori di lavoro. Si tratta di un provvedimento che integra la precedente circolare n. 144 del 19 novembre 2025 e che risponde a esigenze interpretative concrete sorte nell’applicazione del Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023, con cui il Fondo stesso era stato istituito.

Il quadro normativo: dal Decreto Interministeriale all’operatività del Fondo

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni è stato istituito con il Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, in attuazione della disciplina generale sui fondi bilaterali di solidarietà prevista dall’ordinamento previdenziale italiano. Questi strumenti rappresentano, nella sistematica del diritto del lavoro, una forma di ammortizzatore sociale di natura contrattuale e bilaterale, finanziata dalle imprese aderenti e gestita dall’INPS, che eroga prestazioni a favore dei lavoratori in situazioni di transizione occupazionale.

Il settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da processi di ristrutturazione aziendale particolarmente intensi negli ultimi anni, ha trovato in questo strumento una risposta normativa specifica. La logica sottostante è quella di accompagnare i lavoratori in esubero verso la pensione, evitando la rottura traumatica del rapporto di lavoro senza un adeguato sostegno al reddito nel periodo di attesa. Il Fondo si inserisce così in una tradizione consolidata di gestione negoziata delle crisi occupazionali nel settore, che affonda le radici nell’esperienza del vecchio Fondo speciale telefonici.

La Circolare n. 101/2026 non riscrive le regole fondamentali, ma le precisa e le integra, rispondendo a quesiti applicativi che le imprese e i lavoratori avevano sollevato dopo la prima circolare attuativa. In questo senso, il provvedimento ha un carattere dichiaratamente interpretativo e operativo, funzionale a garantire uniformità nell’applicazione delle disposizioni del Decreto Interministeriale.

L’assegno straordinario: chi ne ha diritto e per quanto tempo

L’assegno straordinario di sostegno al reddito è la prestazione centrale erogata dal fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni. La sua funzione è quella di colmare il vuoto reddituale tra la cessazione del rapporto di lavoro e il momento in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione. Il presupposto soggettivo fondamentale è l’appartenenza a un’impresa del settore telecomunicazioni che abbia dichiarato una situazione di esubero strutturale.

Sul piano dei requisiti di accesso, la normativa stabilisce che possono beneficiare dell’assegno i lavoratori in esubero che raggiungano i requisiti pensionistici entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo orizzonte temporale di cinque anni costituisce il limite massimo entro cui il lavoratore deve poter maturare il diritto alla pensione, a prescindere dalla tipologia pensionistica (vecchiaia, anticipata o altra forma prevista dall’ordinamento). La logica è quella di riservare lo strumento ai lavoratori effettivamente prossimi all’uscita definitiva dal mercato del lavoro, evitando un utilizzo improprio come forma di prepensionamento anticipato non giustificato dalla vicinanza alla pensione.

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La durata massima dell’assegno è fissata in modo coerente con tale impostazione: l’erogazione non può superare i 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e si protrae fino al mese precedente quello in cui il lavoratore consegue la pensione. In termini pratici, se un lavoratore cessa l’attività lavorativa e matura la pensione dopo 36 mesi, l’assegno verrà corrisposto per 36 mesi; se la maturazione avviene al limite dei 60 mesi, la prestazione copre l’intero quinquennio.

L’estensione ai lavoratori dell’ex Fondo speciale telefonici

Uno degli aspetti più rilevanti della Circolare n. 101 del 23 settembre 2026 riguarda l’estensione della platea dei beneficiari dell’assegno straordinario. L’INPS ha chiarito che la prestazione può spettare anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici, superando così un’incertezza interpretativa che aveva creato difficoltà applicative nelle fasi iniziali di operatività del nuovo Fondo.

L’ex Fondo speciale telefonici era una gestione previdenziale separata, storicamente riservata ai dipendenti delle aziende telefoniche, che ha cessato di operare come entità autonoma con le riforme previdenziali degli anni Novanta. I lavoratori che avevano maturato contribuzione in quella gestione si trovavano in una posizione peculiare: formalmente non iscritti al regime generale INPS per quel periodo, ma con posizioni contributive rilevanti ai fini del calcolo pensionistico. La circolare risolve il dubbio affermando che tale contribuzione deve essere computata ai fini della verifica dei requisiti di accesso all’assegno straordinario, garantendo così parità di trattamento rispetto ai lavoratori con contribuzione interamente versata nella gestione ordinaria.

Questa precisazione ha un impatto pratico significativo: consente a una categoria di lavoratori anziani del settore, spesso con carriere lavorative iniziate negli anni Ottanta o nei primi anni Novanta presso le grandi aziende telefoniche nazionali, di accedere a uno strumento di sostegno al reddito che altrimenti avrebbe potuto essere loro precluso per ragioni meramente formali legate alla frammentazione storica delle gestioni previdenziali.

La contribuzione correlata: obblighi del datore di lavoro e provvista anticipata

La disciplina della contribuzione correlata rappresenta l’altro pilastro operativo chiarito dalla circolare. Per tutta la durata dell’erogazione dell’assegno straordinario, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo una contribuzione correlata, che ha la funzione di alimentare la posizione previdenziale del lavoratore durante il periodo di fruizione della prestazione. Si tratta, in sostanza, di una contribuzione figurativa finanziata dall’impresa, che garantisce la continuità della copertura pensionistica del lavoratore nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione della pensione.

Il meccanismo operativo prevede che il datore di lavoro versi al Fondo una provvista mensile anticipata che copre sia gli importi degli assegni da erogare ai lavoratori, sia la contribuzione correlata. Questa struttura di anticipazione periodica consente al Fondo di disporre delle risorse necessarie prima di procedere ai pagamenti, garantendo la sostenibilità finanziaria dell’operazione e riducendo il rischio di inadempimento da parte delle imprese che avviano piani di esubero.

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La logica della provvista anticipata è coerente con il principio generale che governa i fondi bilaterali: il costo del prepensionamento resta a carico dell’impresa che genera l’esubero, mentre il Fondo svolge una funzione di intermediazione gestionale e garantisce al lavoratore la certezza dell’erogazione. In questo senso, il fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni non costituisce un onere per la finanza pubblica, ma uno strumento di redistribuzione interna al settore, finanziato dalle imprese aderenti.

Regime fiscale e cumulabilità con altri redditi

Sul piano del trattamento fiscale e della compatibilità con altre fonti di reddito, la Circolare n. 101/2026 conferma che l’assegno straordinario è soggetto a tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF applicabili al reddito complessivo del beneficiario. Non è previsto un regime di tassazione separata né un’imposta sostitutiva: il lavoratore che percepisce l’assegno dovrà includere tale importo nel proprio reddito imponibile complessivo ai fini della dichiarazione dei redditi.

Un aspetto di particolare rilevanza pratica è la cumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro. A differenza di alcune forme di ammortizzatore sociale che prevedono meccanismi di riduzione o sospensione in caso di nuovo impiego, l’assegno straordinario del Fondo telecomunicazioni può essere percepito contestualmente a redditi derivanti da attività lavorativa. Questa caratteristica offre ai beneficiari una flessibilità significativa: il lavoratore in esubero che trovi un’occupazione part-time o a tempo determinato non perde il diritto all’assegno, potendo così integrare le proprie fonti di reddito nel periodo di transizione verso la pensione.

La procedura di accesso: il Portale prestazioni esodo

Sul piano procedurale, la circolare chiarisce che le domande di accesso all’assegno straordinario devono essere presentate dai datori di lavoro, e non direttamente dai lavoratori, attraverso il Portale prestazioni esodo messo a disposizione dall’INPS. Questa scelta procedurale riflette la natura dello strumento: l’accesso all’assegno è inscindibilmente legato a un piano aziendale di gestione degli esuberi, che l’impresa deve formalizzare e per il quale assume precisi impegni finanziari nei confronti del Fondo.

Il datore di lavoro, nel presentare la domanda, si impegna contestualmente ad alimentare la provvista mensile anticipata per l’intera durata prevista del piano. La verifica dei requisiti individuali dei lavoratori coinvolti — in particolare la maturazione dei requisiti pensionistici entro il limite dei 60 mesi — avviene nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’INPS sulla domanda presentata dall’impresa. Per approfondire la normativa di riferimento e accedere ai servizi dedicati, è possibile consultare direttamente il comunicato ufficiale dell’INPS relativo all’accesso all’assegno straordinario per i lavoratori dell’ex Fondo telefonici.

La centralità del datore di lavoro nella procedura non deve tuttavia essere interpretata come una limitazione dei diritti del lavoratore: una volta che il piano di esubero è approvato e la provvista è versata, l’erogazione dell’assegno diventa un diritto soggettivo del lavoratore incluso nel piano, tutelato dall’intermediazione del Fondo e dalla vigilanza dell’INPS.

La Circolare n. 101/2026 conferma come il fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni rappresenti uno strumento maturo e tecnicamente articolato, capace di rispondere alle specificità di un settore in profonda trasformazione strutturale. La precisazione relativa all’ex Fondo speciale telefonici, in particolare, dimostra come la corretta applicazione di questi meccanismi richieda una lettura attenta della storia contributiva individuale dei lavoratori e una sensibilità interpretativa che l’INPS ha dimostrato di saper esercitare con la circolare integrativa di settembre 2026. Per i professionisti del diritto del lavoro e per le imprese del settore, la conoscenza puntuale di questi chiarimenti operativi è condizione indispensabile per una gestione efficace e conforme dei processi di ristrutturazione.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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