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L’INL, con la Nota n. 393 del 01.03.2022, ha integrato le FAQ relative all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, già pubblicate lo scorso 27 gennaio 2022.

Di seguito il testo completo della nota n. 393/2022.

Facendo seguito alla Nota n. 29 dell 11 gennaio 2022, ad integrazione delle FAQ contenute nella n. 109 del 27 gennaio u.s., si ritiene opportuno fornire nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione degli ulteriori quesiti sollevati. Le nuove FAQ, che costituiscono parte integrante della presente nota, sono state condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 1828 del 28 febbraio 2022.

  1. COLORO CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, A FRONTE DELLA QUALE PERCEPISCONO SOLO RIMBORSI SPESE, SONO RICOMPRESI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008, COME MODIFICATO DALL’ART. 13 DEL D.L. N. 146/2021 (CONV. DA L. N. 215/2021), CONCERNENTE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI?

No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).

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Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

  1. LE GUIDE TURISTICHE POSSONO RITENERSI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA INTRODOTTO DALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

  1. LE PRESTAZIONI OCCASIONALI RESE DAI TRADUTTORI, DAGLI INTERPRETI E DAI DOCENTI DI LINGUA SONO ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA? SE SONO RESE DA TRADUTTORI IN FAVORE DI IMPRESE CHE UTILIZZANO UN NETWORK DI COLLABORATORI OCCASIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO IN PIÙ LINGUE A CUI AFFIDANO SALTUARIAMENTE SINGOLE TRADUZIONI ANCHE DI PICCOLA ENTITÀ?

Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.

  1. IN CASO DI UTILIZZO DI PIATTAFORMA DIGITALE UTILIZZATA PER GESTIRE LE ASSEGNAZIONI DEI PROGETTI DI TRADUZIONE O ALTRO A TRADUTTORI, REVISORI E ALTRI LINGUISTI TRAMITE INVITI DA PARTE DEI PROJECT MANAGER, LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE RESA DAI TRADUTTORI È RICOMPRESA NELL’OBBLIGO COMUNICAZIONALE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008?

No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).

  1. UNA S.P.A. A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, CHE PERSEGUE FINALITÀ PUBBLICISTICHE (AD ES. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI), QUALORA RICORRA A PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, È TENUTA AL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE EX ART. 14, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008?

La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

  1. LE CONSULENZE SCIENTIFICHE RESE DA MEDICI ISCRITTI ALL’ORDINE POSSONO RITENERSI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA INTRODOTTO DALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

  1. LE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RESE IN REGIME DI SMARTWORKING AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO DA LAVORATORI NON RESIDENTI IN ITALIA NELL’AMBITO DI PROGETTI DI INTEGRAZIONE PER I MIGRANTI SONO RICOMPRESE NELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA INTRODOTTO DALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

  1. LE PRESTAZIONI RESE DAI PRODUTTORI ASSICURATIVI SONO RICOMPRESE NELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA INTRODOTTO DALL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?

Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

  1. È PREVISTO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008 PER GLI SPORTIVI/ATLETI CHE SI ACCORDANO CON SOCIETÀ PRODUTTRICI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER L’USO DELLA PROPRIA IMMAGINE, CON IMPEGNO A PUBBLICIZZARE/DIFFONDERE LO SPECIFICO MARCHIO, INDOSSANDO CAPI ED ATTREZZATURE DURANTE ALLENAMENTI, GARE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, FIERE ED EVENTI PROMOZIONALI, IN TEMPI E IN LUOGHI DIVERSI, SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO?

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

  1. LA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RESA NELLE ORE SERALI/NOTTURNE E/O NEI GIORNI FESTIVI DA PARTE DI TECNICI PATENTATI DI PRONTO INTERVENTO PER PERSONE INTRAPPOLATE IN ASCENSORE, CONTATTATI PER IL TRAMITE DI UN CALL CENTER, DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATA DA PARTE DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008?

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.

(Fonte: INL)

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