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L’INPS, con la Circolare n. 38 del 08.03.2022, ha fornito indicazioni sulla pensione anticipata per solo che entro il 31 dicembre 2022 hanno raggiunto un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, come previsto dalla L.n. 234/2021.

Di seguito il testo completo della circolare n. 38/2022.

INDICE
  1. Premessa
  2. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
  3. Decorrenza del trattamento pensionistico
  4. Maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto
  5. Accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità
  6. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
  7. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata e accesso all’anticipo finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge. n. 4/2019

  1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

L’articolo 1, comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge in esame modifica gli articoli 14, 22 e 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

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La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Le successive lettere b), c), d), e) coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

Per quanto non diversamente disciplinato si fa rinvio alle circolari e messaggi diramati in materia.

  1. Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto, in via sperimentale, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, il conseguimento del diritto alla pensione “quota 100”, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 14 prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4.

Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le lettere b) e c) del comma 87 dell’articolo 1 in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:

– alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS (art. 14, comma 2), secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;

– al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019;

– alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art. 14, comma 6);

– all’applicabilità, per il personale del comparto Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 14, comma 7).

Nel rimandare alle istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Le categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, descritte nella circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, al paragrafo 3.1, possono conseguire il diritto alla pensione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022 per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto.

  1. Decorrenza del trattamento pensionistico

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Tenuto conto che la disposizione in esame si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.

  1. Maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato all’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.

La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione “quota 100”, nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l’anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.

Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

  1. Accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, quale è la pensione anticipata di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.

  1. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata

L’articolo 1, comma 87, lettera d), della legge n. 234/2021 modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il rimando alla nuova disciplina introdotta per l’anno 2022, al fine di armonizzare anche la disciplina di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile finalizzare l’assegno anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14, comma 1, riformulato dalla legge n. 234/2021.

Quanto alle modalità di accesso si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2019 che si riportano di seguito.

La concessione degli assegni finalizzati alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata in argomento, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata in oggetto possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 4/2019 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario verranno comunicate con successivo messaggio.

  1. Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto e accesso all’anticipo finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019

L’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono al trattamento pensionistico secondo i requisiti della pensione ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto.

L’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, nel modificare l’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 in relazione ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, ora determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva, nulla innova in merito al citato articolo 23 in tema di differimento dei termini di pagamento TFS/TFR.

Pertanto, per i lavoratori interessati dalla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e successive modificazioni.

In virtù di quanto appena indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera e), della legge n. 234/2021, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto- legge n. 201/2011 sopra citato, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 23, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Qualora nel corso dei 24 mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

Rimane ferma, per chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.

(Fonte: INPS)

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