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L’INPS, con il Messaggio n. 2564 del 09.07.2021, ha fornito informazioni sulla gestione delle istruttorie relative al riesame delle domande per indennità covid-19, previste per talune categorie di lavoratori particolarmente colpiti dalla emergenza epidemiologica, presentate dai richiedenti le cui istanze siano state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 2564/2021.

  1. PREMESSA

L’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge Legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito, anche decreto Sostegni), prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Con la Circolare n. 65 del 19.04.2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum in favore dei suddetti lavoratori. Pertanto, si rimanda alla circolare sopra indicata per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

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La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato, sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva di cui al decreto-legge n. 41/2021, ma la relativa indennità è stata erogata dall’INPS attraverso le modalità già indicate dagli stessi e con le quali è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.

  1. ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLE DOMANDE RESPINTE DELLE INDENNITÀ DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2021

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori riportate in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Si fa altresì presente che per le domande respinte viene visualizzato dal cittadino il seguente messaggio:

NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame.

Tuttavia, laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) la richiesta potrà essere considerata non procedibile, previa richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

  1. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI SUI RIESAMI

Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 65/2021.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021.

Per i lavoratori stagionali e somministrati presso settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, si ricorda la necessità di verificare il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 24 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro di tipo intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto.

Si ricorda, poi, che per i lavoratori autonomi occorre verificare il requisito dell’assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 24 marzo 2021.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente come sopra specificato.

Con il Messaggio n. 1764 del 30.04.2021, è stato chiarito che, in relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65/2021, i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Inoltre, come già specificato nella citata circolare, si conferma che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 con il Reddito di Emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

  1. INDIRIZZI PROCEDURALI

In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo stato:

  • da “D (definita)” in “L (in pagamento)” – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;
  • da “A (accolta)” in “R (respinta)” – è necessario inserire un codice di reiezione valido;
  • da “R (respinta)” in “A (accolta)” – è necessario cancellare il codice di reiezione.

Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.

  1. FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO

Si ricorda che i riesami accolti determinano il pagamento nei limiti dell’autorizzazione di spesa, prevista dall’articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, come integrato dagli articoli 42, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e 4, comma 10, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

(Fonte: INPS)

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