Advertisement

L’INPS, con il Messaggio n. 2563 del 09.07.2021, ha reso noto l’innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo da euro 67,14 ad euro 100,00 e pertanto i datori di lavoro /committenti nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i suddetti lavoratori (articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997) dovranno adeguarsi al nuovo valore del massimale giornaliero (euro 100).

L’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lg. n. 182/1997:

1. Nell’ambito delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive

modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:

Advertisement

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a)

Di seguito il testo integrale del messaggio 2563/2021”.

Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, vale a dire i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Con l’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il legislatore ha disposto l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero da euro 67,14 a euro 100,00.

Pertanto, con il presente messaggio si comunica che, a partire dai periodi di competenza giugno 2021 i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero (euro 100).

(Fonte: INPS)

Advertisement