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L’INPS, con la Circolare n. 90 del 29.06.2021 ha fornito importanti informazione circa l’indennità una tantum e altre indennità in favore dei lavoratori di vari settori, previste dal decreto sostegni.

Di seguito i testo integrale della circolare 90/2021.

INDICE

1.Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021

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  1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni
  2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

3.1 Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

  1. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni
  2. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni
  3. Presentazione della domanda
  4. Finanziamento e monitoraggio
  5. Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
  6. Strumenti di tutela
  7. Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato
  8. Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi
  9. Istruzioni contabili e fiscali
  10. Indennità una tantuma favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), all’articolo 42, comma 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 – l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 1.600 euro.

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto- legge n. 73 del 2021, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.

  1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021.

La disposizione di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto Sostegni bis, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale 1° gennaio 2019 – 26 maggio 2021 e che non siano, alla medesima data del 26 maggio 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

La medesima indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 1.600 euro, è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 42, comma 2, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.

Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, il citato comma 2 dell’articolo 42 del decreto Sostegni bis prevede che i predetti lavoratori abbiano svolto – come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e che non siano – alla data del 26 maggio 2021 – titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per entrambe le categorie di lavoratori sopra richiamate, si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 27 maggio 2021 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta a una specifica categoria di lavoratori – stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – si è reso necessario individuare, in via preliminare, le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

A tal fine – tenuto conto che l’Istituto, cui l’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)

TURISMO
CSC 70501
  1. Alberghi (ATECO 55.10.00):

    a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

  2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
  3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
  4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

    a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

  5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
  6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

    a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

    b. cottage senza servizi di pulizia.

CSC

50102

  1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC

70501

  1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

    a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
  2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
  3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

    a.case dello studente;
    b.pensionati per studenti e lavoratori;
    c.altre infrastrutture n.c.a.

CSC

70502

70709

  1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

    aattività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;

    b.attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502
  1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

    a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;

    b.preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

  2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

    a.ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

CSC

70502

70709

  1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
    1. bar;
    2. pub;
    3. birrerie;
    4. caffetterie;
    5. enoteche.
CSC

41601

70503

  1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

    a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

CSC 70504

40405

40407

  1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
70504
  1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC 70401
  1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

    a.attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

    b.attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

  2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

    a.attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

  3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
  4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC

40404

70705

  1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
    1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;
    2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708
  1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
    1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
    2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
    3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
    4. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità dell’indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO sopra riportate.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.

Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.

In particolare, il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra individuate.

A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

  1. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il citato articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021, al comma 3, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore di alcune categorie di lavoratori, individuate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3, come di seguito specificato.

I successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riferiti ai lavoratori che non hanno fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare specifica domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – di tale indennità onnicomprensiva.

3.1 Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 3, lettera a), del decreto Sostegni bis.

Il citato articolo 42, comma 3, lettera a), prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del citato decreto Sostegni bis, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento è necessario, inoltre, che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per tali categorie si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, si precisa che l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione, nel periodo utile all’ammissibilità dell’indennità, dell’invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO diverse da quelle di cui alla tabella riportata al paragrafo 2 della presente circolare.

Qualora l’esito di tale controllo centralizzato non sia positivo, la domanda verrà posta in uno stato di “preavviso di reiezione”, che sarà comunicato tempestivamente al lavoratore, al fine di consentire l’eventuale presentazione della documentazione probatoria utile alla revisione dell’esito stesso.

Tale attività di riesame sarà svolta dalle Strutture territoriali dell’Istituto competenti in base alla residenza del lavoratore richiedente.

In particolare, il lavoratore somministrato dovrà dimostrare il servizio prestato nelle aziende sopra richiamate.

A tal fine, sarà considerata quale documentazione probatoria utile il contratto o la lettera di assegnazione all’azienda utilizzatrice da cui si evinca lo svolgimento delle attività di lavoro in argomento o, in subordine, l’eventuale certificazione da parte del datore di lavoro, agenzia di somministrazione, dello svolgimento di tale attività con la specifica del periodo e della ragione sociale dell’azienda utilizzatrice, nonché della matricola aziendale.

3.2 Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il citato articolo 42, comma 3, alla lettera b), prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.600 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 42 del decreto Sostegni bis prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.3 Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 73 del 2021.

La disposizione di cui all’articolo 42, comma 3, lettera c), del decreto Sostegni bis prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021 – siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 27 maggio 2021.

Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 26 maggio 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.

Anche per tale categoria di lavoratori autonomi occasionali, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

3.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che nonhanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il citato articolo 42, comma 3, alla lettera d), prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Anche per i suddetti lavoratori la norma prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021.

L’articolo 42, comma 5, del decreto Sostegni bis prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere, cumulativamente, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5 dell’articolo 42.

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021 – di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate.

Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021 (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27 maggio 2021.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.

Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia alla “Tabella codici ATECO” di cui al paragrafo 2 della presente circolare.

  1. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni

Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il richiamato articolo 42, al comma 6, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di seguito illustrati.

Nello specifico, l’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 26 maggio 2021 di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, l’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.600 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 73 del 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Con specifico riferimento al requisito reddituale previsto per i lavoratori dello spettacolo, si fa presente che il lavoratore deve autocertificare il proprio reddito riferito all’anno 2019 al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.

Per la verifica del requisito reddituale l’INPS comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreti Cura Italia e Rilancio Italia, alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui agli articoli 15, comma 6, e 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché alle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto Sostegni bis prevista a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e un reddito, per lo stesso anno, non superiore a 35.000 euro, i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto Sostegni bis (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari, alla data del 27 maggio 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

  1. Presentazione della domanda

Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui al citato articolo 10 del decreto Sostegni.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 42, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 entro la data del 30 settembre 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 42, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono specificate nella relativa scheda informativa presente sul sito internet dell’INPS.

  1. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 42, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che tutte le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo 750,4 milioni di euro per l’anno 2021.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al richiamato articolo 42, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

8.Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 non sono tra esse cumulabili.

In analogia a quanto previsto per tutte le precedenti indennità COVID-19 – non cumulabili tra loro – le richiamate indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis non sono altresì cumulabili con le indennità di cui all’articolo 69, commi 1 e 6, introdotte dal medesimo decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli e dei pescatori autonomi.

L’articolo 44 del medesimo decreto Sostegni bis nel prevedere una indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi, dispone espressamente l’incompatibilità di detta indennità con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020, all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 nonché all’articolo 42 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del citato decreto Rilancio Italia, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.600 euro.

Relativamente al Reddito di emergenza (Rem), per il quale l’articolo 36 del decreto Sostegni bis ha previsto l’erogazione di ulteriori quattro quote, si evidenzia che già tutta la precedente normativa ha previsto la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito indennità COVID-19. Tale regime, è stato confermato, da ultimo dal decreto-legge n. 41 del 2021.

In particolare, l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che le predette quote sono riconosciute in presenza dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021; il citato articolo 12, al comma 1, tra i requisiti di accesso alle quote di Rem, prevede l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Pertanto, in analogia a quanto previsto dalla precedente normativa, anche le indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, erogato ai sensi dell’articolo 36 del medesimo decreto.

Si precisa che le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 – analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia – per espressi pareri ministeriali, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.

Ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 42, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Si ribadisce, che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non debbano essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 26 maggio 2021.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

  1. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 l’interessato può proporre azione giudiziaria.

  1. Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato

Il decreto-legge n. 73 del 2021, all’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce un’indennità una tantum, pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Nell’ambito di applicazione della disposizione richiamata rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).

Con riferimento al requisito delle cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, si precisa che sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti al predetto anno. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che ai sensi dell’articolo 22 del decreto Cura Italia, con esclusivo riferimento ai lavoratori del settore agricolo, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020.

Ai beneficiari dell’indennità una tantum di cui al richiamato articolo 69, commi da 1 a 5, del decreto Sostegni bis, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità può essere riconosciuta, a domanda, agli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di pensione diretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento è altresì richiesto che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 81 del 2015.

Ai sensi del comma 3, lettera b), del richiamato articolo 69, l’indennità una tantum per i lavoratori agricoli è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Il beneficio è altresì incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla medesima data del 26 maggio 2021, del Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto Rilancio Italia, del Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e del Reddito di emergenza di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73 del 2021.

L’indennità in argomento non è, inoltre, cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e agli articoli 42 e 69, comma 6, del decreto Sostegni bis. È invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

La misura è, inoltre, incompatibile con l’indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. ai lavoratori sportivi, come espressamente previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021.

L’indennità per i lavoratori del settore agricolo in argomento, in analogia a quanto già previsto relativamente all’indennità di cui all’articolo 30 del decreto Cura Italia in applicazione di espressi pareri ministeriali, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. È invece incompatibile con la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

In assenza di diverse previsioni normative, l’indennità in argomento è altresì compatibile anche con l’indennità di disoccupazione agricola, con l’indennità di disoccupazione NASpI e con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

In analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, l’indennità una tantum per gli operai agricoli a tempo determinato è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

L’indennità in argomento è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per l’accesso all’indennità gli operai agricoli a tempo determinato possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare, entro il termine del 30 settembre 2021.

  1. Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi

Il medesimo articolo 69 del decreto Sostegni bis, al comma 6, prevede una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Si fa presente che, stante il dettato normativo – che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi – i soci di cooperative richiamati dal medesimo comma 6 dell’articolo 69 quali destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, il richiamato comma 6 dell’articolo 69 del decreto Sostegni bis prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il precedente paragrafo 8) e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, di cui agli articoli 15, e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, nonché alle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, anche l’indennità a favore dei pescatori autonomi è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222 del 1984.

La medesima indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis analogamente a quanto previsto per le indennità COVID-9 sopra richiamate, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Inoltre, sempre in analogia a quanto previsto per le indennità C OVID-19 di cui ai decreti sopra citati, l’indennità una tantum di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 42 e 69, comma 1, del medesimo decreto Sostegni bis, con l’indennità di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto Sostegni bis erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. in favore della categoria dei lavoratori sportivi, nonché con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021 e di cui all’articolo 36 del richiamato decreto Sostegni bis.

Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 69, comma 6, con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 e all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto Rilancio Italia, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19, si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità a favore dei pescatori autonomi, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro.

Si precisa che l’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 – analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia – per espressi pareri ministeriali, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alla indennità in argomento.

Detta indennità una tantum a favore dei pescatori autonomi è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I potenziali destinatari dell’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis per la fruizione della stessa devono presentare domanda – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare – entro il termine del 30 settembre 2021.

L’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis è erogata nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021 previsto dal comma 7 del medesimo articolo 69. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

12.Istruzioni contabili e fiscali

Gli oneri per le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, contabilità

separata (GAU), ai conti già istituiti con la circolare n. 65 del 19 arile 2021, che saranno opportunamente ridenominati. Si riepilogano, di seguito, i conti per ogni tipologia di indennità:

GAU30392 – per le indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del

turismo e degli stabilimenti termali;

GAU30393 – per le indennità ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

GAU30394 – per le indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

GAU30395 – per le indennità ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

GAU30396 – per le indennità ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

GAU30397 – per le indennità corrisposte ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

GAU30398 – per le indennità agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

GAU30399 – per le indennità ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

GAU30400 – per le indennità ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Le indennità previste dall’art. 69 del decreto-legge n. 73 del 2021, saranno rilevate nell’ambito dell’evidenza contabile GAU – Gestione per il mantenimento del salario, ai seguenti conti di nuova istituzione:

GAU30294 – per le indennità a favore dei lavoratori agricoli – art. 69, commi da 1 a 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

GAU30295 – per le indennità a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 – art. 69, commi 6 e 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Anche tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “Pagamenti accentrati”.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10250.

La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3227”.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i seguenti conti:

GAU24294 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori agricoli, per emergenza COVID 19 – art. 69, commi da 1 a 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

GAU24295 – per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per emergenza COVID 19 – art. 69, commi 6 e 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Ai citati conti è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, il codice bilancio in uso “1178”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Come già evidenziato, per espressa previsione dell’articolo 42, comma 8, dell’articolo 69, comma 3, lettera a), e comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, tutte le indennità disciplinate dai medesimi articoli non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR.

Nell’Allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

(Fonte: INPS)

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