Advertisement

L’INPS, con la Circolare n. 100 del 08.07.2021, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sulla tutela previdenziale prevista dal Decreto Agosto in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché dei pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 100/2021.

INDICE

  1. Premessa
  2. Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020
  3. Soci di cooperative della piccola pesca

3.1 Ambito di applicazione soggettivo

Advertisement

3.2 Assicurazioni obbligatorie

3.3 Aliquote contributive

3.4 Obbligo contributivo

  1. Istruzioni operative. Compilazione del flusso Uniemens
  1. Premessa

La legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, disciplina la tutela previdenziale dei pescatori, autonomi o associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.

L’ambito di applicazione di tale peculiare regime previdenziale – definito dall’articolo 1 della citata legge n. 250/1958 – ricomprende i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, di cui all’articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.

Per quanto riguarda l’applicazione del regime previdenziale della piccola pesca ai pescatori autonomi e ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con la circolare n. 38 del 24 febbraio 2021.

In merito all’assicurabilità dei soci di cooperative di pesca al regime di cui alla legge n. 250/1958, l’Istituto ha dato a suo tempo applicazione ai criteri interpretativi indicati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali recepiti dall’INPS nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 252 del 18 novembre 1982.

In particolare, il predetto Dicastero aveva espresso l’avviso che sussista la funzione di cooperazione, ai fini dell’applicabilità della legge n. 250/1958, purché l’organismo cooperativo eserciti un’attività di guida dei soci nello svolgimento dell’esercizio della pesca e di coordinamento delle singole prestazioni lavorative, al fine dello scopo mutualistico, anche quando l’armamento dei natanti non è assunto direttamente dalla cooperativa.

Pertanto, nei casi in cui tale funzione non venga concretamente svolta dalla cooperativa, la stessa non è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi per i predetti soci disposti dall’articolo 11 della legge n. 250/1958.

  1. Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020

Il legislatore è intervenuto sul regime previdenziale della piccola pesca con l’articolo 10-bis del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi”, introdotto in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il predetto articolo 10-bis dispone quanto segue:

1. La disciplina dettata dall’articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all’articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

  1. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.
  2. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

La disposizione recata dal comma 1 – di natura interpretativa – chiarisce che sono soggetti al regime previdenziale della piccola pesca i soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, anche quando le cooperative medesime non esercitano una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull’attività di pesca degli associati.

In attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono tenute all’iscrizione al predetto Albo – istituito dal decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 giugno 2004 – tutte le società cooperative, sia quelle a mutualità prevalente che le altre cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

L’articolo 4 del D.M. 23 giugno 2004, e successive modificazioni, indica le categorie delle cooperative da indicare nella domanda di iscrizione, distinte per ambito di attività, tra le quali sono ricomprese le cooperative della pesca.

Tali cooperative sono costituite da soci pescatori e, in base allo scopo mutualistico perseguito (cfr. l’articolo 2512 del codice civile), svolgono attività di pesca, con un impegno lavorativo diretto dei soci, o attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici conferiti dai soci, o la loro trasformazione.

In particolare, le cooperative di servizio forniscono ai soci, esemplificativamente, servizi di natura amministrativa e fiscale, oppure si occupano dell’acquisto di materiali di consumo o beni durevoli, della commercializzazione dei prodotti ittici o della loro trasformazione.

Tali servizi sono finalizzati ad agevolare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della pesca, in capo ai soci cooperatori, con le caratteristiche di cui al successivo paragrafo 3.1.

L’attività di pesca esercitata in forma imprenditoriale dai soci delle cooperative di servizio può essere svolta dagli interessati sia individualmente che attraverso la costituzione di società di persone (s.a.s., s.n.c).

Nello svolgimento della predetta attività, gli stessi possono essere imbarcati in qualità di marittimi su natanti a seguito della stipulazione della convenzione di arruolamento, come previsto dal codice della navigazione (cfr. la Circolare n. 38 del 24.02.2021).

Tuttavia, laddove l’armatore e i marittimi imbarcati, oltre che essere soci di società a base personale costituita per lo svolgimento dell’attività di pesca, siano anche soci di cooperative di pesca (di servizio), gli stessi sono assoggettati al regime recato dalla legge n. 250/1958 in qualità di associati in cooperativa, poiché, ai fini dell’applicazione del predetto regime previdenziale, ciò che rileva è la circostanza di essere soci di cooperative di pesca.

Quindi, per effetto di quanto disposto dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, rientrano nell’ambito applicativo della legge n. 250/1958 i soci delle cooperative della pesca – sia quelle strutturate come cooperative di produzione e lavoro che come cooperative di servizio agli associati – iscritte all’Albo nazionale degli enti cooperativi, sempre che nei confronti dei soci stessi ricorrano tutti i requisiti indicati dall’articolo 1 della suddetta legge n. 250/1958.

Il comma 2 dell’articolo 10-bis pone a carico delle cooperative di pesca indicate dal comma 1 del medesimo articolo gli obblighi contributivi nei confronti dei soci.

Il comma 3 della norma in commento fa salvi i versamenti contributivi eventualmente effettuati direttamente dai soci delle cooperative, prima della data di entrata in vigore della legge n. 126/2020 (14 ottobre 2020).

  1. Soci di cooperative della piccola pesca

Alla luce dell’ambito di applicazione del regime di cui alla legge n. 250/1958, come ridefinito dalle disposizioni recate dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si riepiloga di seguito l’assetto assicurativo e contributivo relativo ai soci delle cooperative della piccola pesca, anche al fine di garantirne la corretta applicazione nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Istituto.

3.1 Ambito di applicazione soggettivo

I soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:

  • essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi;
  • possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del codice della navigazione;
  • esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore (cfr. il combinato disposto dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 250/1958 e dell’articolo 6, lettera d), della legge 26 luglio 1984, n. 413).

Gli eventuali marittimi imbarcati sui natanti da pesca, che non siano soci delle cooperative di pesca sopra richiamate, sono esclusi dal suddetto regime previdenziale, ma debbono essere assicurati con le norme della legge n. 413/1984, con oneri contributivi a carico dell’armatore.

Per determinare l’inclusione dei soci delle cooperative di pesca – strutturate come cooperative di produzione e lavoro – nell’ambito di applicazione del regime della piccola pesca ai sensi della legge n. 250/1958, continuano a trovare applicazione anche i criteri indicati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, richiamati in premessa, nei casi in cui le cooperative interessate non abbiano assunto direttamente l’armamento dei natanti.

Per i soci delle cooperative di pesca delle acque interne, iscritte nell’Albo nazionale degli enti cooperativi, rileva la circostanza che gli stessi siano pescatori di mestiere, forniti di autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.

3.2 Assicurazioni obbligatorie

Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF (cfr. l’art. 1, comma 1, della legge n. 250/1958).

Inoltre, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono altresì soggetti all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di cinque dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dall’ambito applicativo del Fondo di integrazione salariale.

Anche i soci imprenditori delle cooperative della pesca che svolgono attività di servizio sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego in quanto per tali cooperative, che non sono cooperative di produzione e lavoro, non trova applicazione la legge n. 142/2001.

I predetti soci sono esclusi anche dall’ambito applicativo del FIS in quanto non sono soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

La contribuzione dovuta in relazione alle forme assicurative sopra indicate è calcolata sui salari convenzionali di cui all’articolo 10 della legge n. 250/1958, annualmente rivalutati.

Per il corrente anno 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.

3.3 Aliquote contributive

Di seguito, si riepilogano le vigenti aliquote contributive da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta in relazione alle varie tipologie di soci.

  • Soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
Contributo Aliquota %
IVS 14,90
ASpI 0 – Contributo ordinario articolo 2, comma 25, della legge n. 92/2012 (azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore);

0,30 – Contributo articolo 25 della legge n. 845/1978

CUAF 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore).

Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a termine è altresì dovuto il contributo addizionale ASpI di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari all’1,40%.

Inoltre, si rammenta che – a seguito delle modifiche apportate al suddetto articolo 2, comma 28, dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e successive modificazioni – il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Con l’occasione si ricorda anche che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1999, il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

  • Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori
Contributo Aliquota %
IVS 14,90
CUAF 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore)

3.4 Obbligo contributivo

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 11 della legge n. 250/1958 e ribadito dall’articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne sono tenute alla compilazione e all’invio della denuncia Uniemens, nonché al versamento tramite il modello “F24” della contribuzione obbligatoria dovuta per i propri soci.

Per il versamento della predetta contribuzione le cooperative si avvalgono di apposita matricola contributiva, contraddistinta dal codice statistico contributivo (CSC) 1.19.01.

Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i soci deve essere effettuato negli stessi termini osservati dalla generalità dei datori di lavoro per il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti (ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva).

  1. Istruzioni operative. Compilazione del flusso Uniemens

Per l’esposizione, nel flusso Uniemens, dei dati retributivi e contributivi relativi ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le cooperative interessate continueranno a utilizzare le modalità già in uso.

Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della presente circolare, le cooperative interessate esporranno i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:

  • <Qualifica1> il valore “1” (operaio);
  • <Qualifica2> il valore F (tempo pieno), P (Tempo parziale di tipo Orizzontale), V (Tempo parziale di tipo Verticale), M (tempo parziale di tipo misto);
  • <Qualifica3> il valore “I” (Tempo Indeterminato);
  • <TipoContribuzione> il nuovo codice “50”, che assume il significato di “Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58”.
  • <TipoLavoratore> il valore “00” (nessuna particolarità).

Fonte: (INPS)

Advertisement