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L’INPS, con la Circolare n. 99 del 08.07.2021, ha fornito indicazioni sulla presentazione della domanda per le indennità e integrazioni salariali covid-19 in favore dei lavoratori portuali.

Di seguito il testo integrale della circolare.

INDICE

Premessa

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  1. Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
  2. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)
  3. Differimento dei termini decadenziali

3.1 Domande oggetto del differimento

3.2. Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

  1. Modalità operative

4.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

4.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

4.3 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati non inviati

4.4 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati giàinviati e respinti

  1. Indennità in favore dei lavoratori portuali

5.1 Caratteristiche della prestazione

 

Premessa

La Legge 21 maggio 2021, n. 69 – pubblicata nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 ed entrata i vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – in sede di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (di seguito, anche decreto Sostegni) ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, precedentemente introdotta dall’articolo 8 del medesimo decreto–legge. La stessa legge di conversione ha altresì previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Con il Messaggio n. 1297 del 26.03.2021 e la successiva Circolare n. 72 del 29.04.2021 – cui si rimanda per tutti gli aspetti non innovati – sono state fornite le istruzioni amministrative in merito alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto Sostegni.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le modifiche apportate al citato decreto-legge dalla legge di conversione sulle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale e si forniscono indicazioni in merito all’’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 41/2021 in favore di specifiche categorie di lavoratori occupati nel settore marittimo.

  1. Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

La legge n. 69/2021 è intervenuta, tra l’altro, in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 8 del decreto Sostegni, già oggetto di interpretazione estensiva da parte dell’Istituto (cfr. la circolare n. 72/2021, paragrafo 1) e, a tal fine, ha introdotto, il comma 2-bis al citato articolo 8, che consente ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti previsti dal decreto Sostegni in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021).

Più specificatamente, la previsione stabilisce che: “I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si evidenzia che la modifica legislativa non incide sulla titolarità dei datori di lavoro di accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal menzionato articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, ma assolve alla finalità di consentirne, a determinate condizioni, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.

La ratio della norma è, infatti, quella di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica. Ne deriva che il comma 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

In relazione a quanto precede – ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti come definita dall’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 e illustrata al paragrafo 1 della circolare n. 72/2021 – possono richiedere periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) e di assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che – collocandosi antecedentemente al 1° aprile 2021 – si pongono in regime di continuità con i precedenti, i datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021.

Restano valide le domande che, in relazione a quanto illustrato nella circolare n. 72/2021, riguardano periodi decorrenti dal 29 marzo 2021.

Si conferma che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 del menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 72/2021).

I citati trattamenti, quindi, potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 41/2021, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 72/2021.

  1. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

Con riferimento a quanto illustrato al precedente paragrafo 1 in ordine alla decorrenza dei trattamenti ai sensi dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto Sostegni, i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021).

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

La medesima scadenza troverà applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021 indicata nella circolare n. 72/2021.

Per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro e riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione salariale di cui trattasi, si fa riserva di fornire successive istruzioni.

Si ribadisce che, per le domande presentate dalle aziende ai sensi del decreto-legge n. 41/2021 relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020. Per le medesime domande, resta confermata la disciplina a regime secondo cui le istanze devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Si ricorda altresì che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

  1. Differimento dei termini decadenziali

Come già illustrato nel messaggio n. 2310/2021, la legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento si applichino nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

3.1 Domande oggetto del differimento

Rientrano nel suddetto differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale, nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Si ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall’articolo 8, comma 3, del decreto–legge n. 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 debbano essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Si evidenzia che la previsione di cui al citato comma 3-bis dell’articolo 8, nell’introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati, che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto–legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008/2021).

3.2. Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall’articolo 8, comma 4, del decreto–legge n. 41/2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità originariamente applicata dalla Struttura territoriale competente.

  1. Modalità operative

Per completezza di informazione, di seguito si riepilogano le istruzioni operative per i datori di lavoro, così come già illustrate con il messaggio n. 2310/2021.

4.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al precedente paragrafo 3.1, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potevano trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

4.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovevano trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati, provvedono all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

4.3 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati non inviati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, come descritti al paragrafo 3.2, non avesseromaiinviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potevano provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

4.4 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati già inviati e respinti

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non devono riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvedono, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente.

  1. Indennità in favore dei lavoratori portuali

La legge n. 69/2021, inserendo l’articolo 9-bis al decreto Sostegni, ha introdotto nuove misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore marittimo.

In particolare, la norma prevede che, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge, con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri e laddove sussistano, al 22 maggio 2021, (data di entrata in vigore della legge n. 69/2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Conseguentemente, ai citati lavoratori, può essere corrisposta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nel limite di spesa individuato dal comma 2 del medesimo articolo 9-bis, pari a 2.703.000 euro per l’anno 2021.

5.1 Caratteristiche della prestazione

L’indennità spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

L’indennità è erogata dall’Istituto previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime.

(Fonte: INPS)

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