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L’INPS, con il Messaggio n. 832 del 25.02.2021, ha fornito istruzioni circa l’esonero totale  contributivo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. incentivo IREC).

L’articolo 6 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. L’articolo 7 del medesimo decreto estende l’esonero di cui al citato articolo 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.

Di seguito il testo del Messaggio 832/2021.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

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L’Istituto, con la Circolare n. 133 del 24.11.2020, ha fornito le prime istruzioni e indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione delle predette misure di esonero contributivo. In particolare, ai fini della fruizione dell’esonero mediante conguaglio, le modalità operative fornite nella circolare prevedevano l’esposizione dell’importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

Tanto rappresentato, in considerazione delle numerose richieste pervenute all’Istituto, con il presente messaggio si comunica che è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

(Fonte: INPS)

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