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Il Senato, nella seduta del 7 luglio, ha approvato con modifiche la conversione in legge del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, contenente misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori e ora il testo passerà all’esame della Camera.

Le modifiche al D.L. 79/2021 sono in parte formali e in parte sostanziali. in particolare, queste ultime, assumono particolare rilievo perché sono relative alle modalità di liquidazione dell’assegno da parte dell’INPS e contengono precisazioni in merito al requisito dell’età dei figli a carico.

Nelle more dell’attuazione della delega in materia di assegno unico e universale, il decreto anticipa una misura temporanea per il periodo dal dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 in favore dei nuclei familiari esclusi dall’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare.

REQUISITI PER OTTENERE L’ASSEGNO TEMPORANEO

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L’articolo 1 elenca i requisiti necessari per la fruizione del beneficio, l’articolo 2 indica i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno, che è riconosciuto dall’INPS nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa di 1.580 milioni di euro per il 2021.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ASSEGNO TEMPORANEO

L’articolo 3 disciplina le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell’assegno, che non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

COMPATIBILITÀ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO CON ALTRE PRESTAZIONI

L’articolo 4 riguarda la compatibilità dell’assegno con eventuali altre prestazioni fruite in favore dei figli a carico, i casi di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell’assegno temporaneo, il calcolo e l’erogazione dell’assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

INCREMENTO DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

L’articolo 5 dispone in via transitoria un incremento della misura mensile degli assegni per i nuclei familiari con figli.

FINANZIAMENTO STATALE

L’articolo 6 prevede l’incremento del finanziamento statale per le convenzioni tra l’INPS e i centri di assistenza fiscale.

INTEGRAZIONI SALARIALI COVID

L’articolo 7 reca norme in materia di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

VARIE

L’articolo 8 riguarda la copertura finanziaria e prevede il ricorso alla dotazione per il 2021, pari a 3.000 milioni, del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.

Il Ministro delle politiche per la famiglia, Elena Bonetti, durante la seduta in Senato ha ricordato che il beneficio previsto dal decreto-legge è attribuito a famiglie con figli minori che non percepiscono l’assegno al nucleo familiare. Il provvedimento è coerente con la politica del Governo tesa a favorire la natalità, la genitorialità e l’educazione dei figli.

Pur annunciando voto favorevole, la sen. Rauti (FdI) ha criticato il Governo per aver creato aspettative che sono state deluse; la legge delega sull’assegno unico entrerà in vigore solo nel 2022 e l’assegno temporaneo è un insuccesso: ha un importo basso, riguarda una stretta platea di beneficiari, è lontano principi di universalità, equità, inclusione.

(Fonte: Senato)

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