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L’INPS, con il Messaggio n. 317 del 19.01.2023 relativo alla indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,  ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui domande siano state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Di seguito il testo del messaggio n. 317/2023.

  1. PREMESSA

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 19 agosto 2022, attuativo dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito, anche decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti e abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all’articolo 20, prevede che l’indennità una tantum prevista dall’articolo 33 del decreto Aiuti sia incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli aventi diritto abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

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Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, possono accedere all’indennità una tantum in oggetto:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti.

Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

Con la Circolare n. 103 del 26.09.2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, prevista dall’articolo 33 del citato decreto-legge n. 50/2022, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previsti.

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

  1. ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLE DOMANDE RESPINTE

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

  1. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI SUI RIESAMI

Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum in oggetto l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 103/2022.

Per le categorie di lavoratori sopra riportate in premessa l’articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i requisiti di seguito illustrati.

A) AVERE PERCEPITO UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 35.000 EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2021

Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia alla circolare n. 127 del 16 novembre 2022, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti b), c), d), e) e f).

Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1, colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN2).

Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come sopra delimitato.

B) ESSERE GIÀ ISCRITTI ALLA GESTIONE AUTONOMA CON POSIZIONE ATTIVA ALLA DATA DEL 18 MAGGIO 2022, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO AIUTI

I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18 maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità. In ogni caso, sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla gestione previdenziale di afferenza.

Si precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza del requisito di cui alla presente lettera b), è sufficiente presentare un’autocertificazione, nei termini dettagliatamente specificati nell’Allegato n. 1 del presente messaggio.

C) ESSERE TITOLARI DI PARTITA IVA ATTIVA E CON ATTIVITÀ LAVORATIVA AVVIATA AL 18 MAGGIO 2022, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO AIUTI

Il citato decreto interministeriale prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Ne consegue che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA.

Si precisa che in sede di istanza di riesame, qualora la domanda sia stata respinta per assenza del requisito di cui alla presente lettera c), è sufficiente presentare un’autocertificazione, nei termini dettagliatamente specificati nell’Allegato n. 1 del presente messaggio.

D) AVERE EFFETTUATO ENTRO IL 18 MAGGIO 2022, PER IL PERIODO DI COMPETENZA DAL 1° GENNAIO 2020 E CON SCADENZE DI VERSAMENTO ENTRO IL 18 MAGGIO 2022, ALMENO UN VERSAMENTO CONTRIBUTIVO, TOTALE O PARZIALE, ALLA GESTIONE DI ISCRIZIONE PER LA QUALE È RICHIESTA L’INDENNITÀ

Per accedere all’indennità in oggetto è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Si precisa che il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali:

  • non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022 (cfr. l’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022);
  • l’iscrizione alla gestione, se avvenuta dopo il 18 maggio 2022, è stata effettuata tempestivamente, ossia entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività o 90 giorni per i lavoratori agricoli.

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del menzionato decreto interministeriale, prevede che, per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli), il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

E) NON ESSERE TITOLARE DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DIRETTI ALLA DATA DEL 18 MAGGIO 2022, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO AIUTI

L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare – pena l’inammissibilità dell’istanza – di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti.

F) NON ESSERE PERCETTORE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO AIUTI

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Fonte: INPS

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